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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04785/2024 del 22/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF relativo a un anno d’imposta in cui l’Amministrazione aveva ricostruito sinteticamente il reddito del contribuente sulla base di indici di capacità contributiva: disponibilità finanziarie per rate di mutuo sulla prima casa, possesso di più autoveicoli e motoveicolo, nonché rate di leasing per un’autovettura Porsche. L’ufficio, anche in autotutela, aveva più volte rideterminato il maggior reddito accertato. Il contribuente aveva impugnato l’atto davanti al giudice tributario provinciale, ottenendone l’annullamento; in appello, la commissione regionale aveva accolto solo parzialmente il gravame dell’ufficio, annullando l’accertamento limitatamente ad alcuni importi relativi ad autovetture e rinviando all’ufficio per il ricalcolo. Contro tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: a) nullità del procedimento per irregolarità del verbale d’udienza; b) omessa pronuncia sul ricalcolo del maggior reddito dopo lo stralcio di alcune auto; c) questione di legittimità costituzionale dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per delega ai decreti ministeriali e violazione della riserva di legge; d) erronea interpretazione e applicazione dei decreti ministeriali sui coefficienti del redditometro e pretesa esclusione della casa di abitazione primaria, oltre a retroattività dei coefficienti; e) illegittimità del metodo sintetico nel caso concreto e difetto di motivazione; f) violazione delle regole sulla prova e omesso esame del fatto decisivo relativo alla proprietà e ai costi della Porsche; g) violazione dell’art. 38, comma 4, e omesso esame sul punto della prova contraria, sostenendo che bastasse la disponibilità generica di risorse; h) violazione dei principi di decisione secondo diritto e motivazione della sentenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché formulati in modo promiscuo, con cumulo di censure eterogenee e senza specifica indicazione delle norme violate e del nesso tra norma e decisione impugnata. Ha ritenuto infondati il terzo e il quarto motivo, affermando che i decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992 integrano direttamente l’art. 38 d.P.R. 600/1973, hanno natura di norme giuridiche che il giudice deve applicare e non disapplicare, e che il metodo redditometrico, fondato su presunzioni relative e su indici di capacità contributiva rigorosamente dimostrati, è costituzionalmente compatibile. Ha inoltre respinto i motivi sesto e settimo, ribadendo che, in materia di accertamento sintetico, una volta provata dall’ufficio la disponibilità degli indici di capacità contributiva, grava sul contribuente l’onere di provare documentalmente che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore ovvero che le spese sono state sostenute con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; non è sufficiente la mera disponibilità di ulteriori risorse economiche, occorrendo prova della loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante e della loro idoneità a coprire le spese. La Corte ha anche osservato che, nel caso concreto, la CTR aveva motivato in modo adeguato sul mancato assolvimento di tale onere e sulla non idoneità delle giustificazioni offerte, incluse quelle relative ai risarcimenti assicurativi e alla Porsche. Dalla reiezione di tutti i motivi è derivato il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    comma quarto; comma quinto; comma sesto

    Disciplina l’accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche; i decreti ministeriali sui coefficienti integrano la previsione normativa e la prova contraria grava sul contribuente, che deve dimostrare documentalmente la non imponibilità o l’inesistenza/inferiorità del reddito presunto.

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Fonte della disciplina dell’accertamento sintetico e del redditometro.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Contiene i coefficienti dei beni-indice; integra la previsione dell’art. 38 e deve essere applicato dal giudice.

  • D.M. 19 novembre 1992

    Contiene i coefficienti dei beni-indice; integra la previsione dell’art. 38 e deve essere applicato dal giudice.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato per la censura di riserva di legge; la Corte respinge la doglianza valorizzando la compatibilità costituzionale del sistema redditometrico.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato come parametro di costituzionalità dell’accertamento induttivo fondato su indici di capacità contributiva, ritenuto conforme al principio di capacità contributiva.

  • art. 34 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel primo motivo per la dedotta nullità del procedimento; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 59 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Invocato nel secondo motivo per omessa pronuncia/rinvio al giudice tributario; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la doglianza è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato con l’ottavo motivo per la decisione secondo diritto.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per vizio di motivazione della sentenza.

  • art. 126 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al verbale d’udienza.

  • art. 130 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo in relazione al verbale d’udienza.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per la ripartizione dell’onere della prova in materia di prova contraria al redditometro.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il ragionamento presuntivo posto a base dell’accertamento sintetico.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per la disciplina delle presunzioni semplici, in rapporto alla prova presuntiva del redditometro.

  • art. 1936 c.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma senza rilievo decisivo nella motivazione della Corte.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando cumula censure eterogenee e non consente di distinguere con chiarezza violazioni di legge, vizi processuali e contestazioni di merito.
  • In materia di accertamento sintetico del reddito, i decreti ministeriali sui coefficienti dei beni-indice integrano la disciplina dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 e il giudice tributario non può disapplicarli, ma deve applicarli verificando solo la prova contraria del contribuente.
  • L’accertamento redditometrico fondato su presunzione legale relativa è legittimo se l’ufficio prova la disponibilità degli elementi-indice di capacità contributiva; da quel momento grava sul contribuente l’onere di dimostrare, con idonea documentazione, che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.
  • La prova contraria al redditometro non si esaurisce nella dimostrazione di una generica disponibilità economica o di redditi ulteriori: occorre provare fatti oggettivi, quantitativi e temporali che rendano credibile l’effettiva utilizzazione di tali somme per le spese contestate.
  • Ai fini dell’accertamento sintetico, è irrilevante che la spesa effettiva per il singolo bene sia inferiore al reddito presunto dall’ufficio se il contribuente non dimostra la provenienza non reddituale delle somme impiegate e la loro effettiva disponibilità nel periodo rilevante.
  • Il sistema del redditometro è ritenuto compatibile con i principi costituzionali perché collega l’imposizione a indici oggettivi di capacità contributiva e mantiene la natura relativa della presunzione, consentendo la prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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