Cassazione Penale, Sentenza n. 22028/2024 del 03/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gallo era stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria per il reato previsto dall'art. 6, comma 3, della legge n. 283/1962 in relazione all'art. 5, comma 1, lett. b) della medesima legge, per avere detenuto e messo in vendita una cassetta di alici in cattivo stato di conservazione e inidonee al consumo. Ha impugnato la sentenza con unico motivo di ricorso per cassazione deducendo la mancanza di prova del reato contestato, contestando in particolare l'accertamento del cattivo stato di conservazione e la messa in vendita della cassetta.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto legittimo l'accertamento fattuale del Tribunale secondo cui l'imputato sostava su strada pubblica ad alto transito ed esponeva per la vendita una cassetta di alici maleodoranti e mal conservate, esposte al sole e agli agenti atmosferici senza protezione. La Corte ha affermato che non è necessaria una perizia tecnico-scientifica quando lo stato di conservazione può essere desunto dalle caratteristiche estrinseche e intrinseche valutabili con le ordinarie cognizioni di esperienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare, in via equitativa, la somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Legge n. 283 del 1962, art. 6, comma 3
Norma sanzionatoria applicata per la detenzione e messa in vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione; la Corte ha confermato la condanna in base all'accertamento fattuale del cattivo stato degli alimenti.
Legge n. 283 del 1962, art. 5, comma 1, lett. b)
Individua i presupposti di tutela igienico-sanitaria degli alimenti; la fattispecie è stata ricondotta a questa disposizione come quadro di riferimento per l'illiceità della detenzione e vendita di alimenti inidonei.
Codice di procedura penale, art. 616
Prevede l'onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento quando il ricorso è inammissibile; la Corte lo ha applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per giustificare l'applicazione discrezionale di un versamento alla Cassa delle Ammende: la Corte ha ritenuto che non essendovi prova che il ricorso sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, fosse comunque appropriato un versamento determinato in via equitativa.
Giurisprudenza di legittimità, Sez. 3, n. 16347 del 11/01/2021 (Tagliavia, Rv. 281034)
Precedente richiamato che afferma che non è necessaria una perizia per accertare il cattivo stato di conservazione degli alimenti quando elementi estrinseci (esposizione al sole, esposizione su pubblica via) e intrinseci (maleodore) permettono la valutazione con le comuni cognizioni di esperienza.
Massime di principio
- Per prodotti alimentari deperibili, l'accertamento del cattivo stato di conservazione può fondarsi su osservazioni sensoriali e sulle condizioni di esposizione (es. esposizione al sole, assenza di protezione) senza che sia sempre necessaria una perizia tecnico-scientifica.
- L'esposizione alla vendita su strada pubblica ad alto transito, unitamente a segni evidenti di deterioramento (odore, aspetto), costituisce elemento probatorio rilevante per configurare la detenzione e la messa in vendita di alimenti inidonei.
- In sede di cassazione non è consentito riaprire la valutazione del merito fattuale se la sentenza di merito si è basata su idonea istruttoria e su apprezzamenti fondati sulle ordinarie cognizioni di esperienza.
- Un ricorso manifestamente infondato o che si risolve in doglianze di fatto può essere dichiarato inammissibile e comportare l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Anche quando non sussista colpa grave nella proposizione del ricorso, il giudice può, richiamando principi costituzionali e di equità, disporre un versamento alla Cassa delle Ammende in misura determinata discrezionalmente.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22012/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22013/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22015/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22016/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22017/2024 del 03/06/2024
- Sentenza penale · 3 giu 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 22018/2024 del 03/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →