Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società che gestiva un esercizio di ristorazione aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza, recuperava a tassazione maggiori imposte IRAP, IRES e IVA per l'anno d'imposta 2006, contestando l'omessa contabilizzazione di componenti positivi di reddito. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello, la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'accertamento ritenendo che l'Ufficio non avesse fornito elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato motivazione apparente e violazione dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, sostenendo che la CTR aveva escluso la fondatezza degli elementi addotti senza esaminarli specificamente; con il secondo ha dedotto la violazione dell'art. 39 del d.P.R. 600/1973, dell'art. 54 del d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2729 c.c., assumendo che la CTR avesse erroneamente negato la sussistenza delle presunzioni poste a base dell'accertamento analitico-induttivo. La contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il secondo. Ha ritenuto che la sentenza di appello fosse affetta da motivazione solo apparente, perché la CTR si era limitata ad affermazioni generiche sulla scarsa consistenza degli indizi senza esaminare in modo specifico gli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento, né spiegare l'iter logico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
impone una motivazione effettiva della decisione; la sua violazione, insieme all'art. 132 c.p.c., determina nullità della sentenza se la motivazione è solo apparente.
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; l'omissione dell'iter logico o una motivazione incomprensibile integra nullità.
art. 111 Cost.
richiede una motivazione della decisione quale obbligo costituzionalmente imposto.
art. 360 c.p.c.
la nullità per motivazione apparente è deducibile come vizio processuale.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato come base dell'accertamento analitico-induttivo fondato su presunzioni.
art. 54 d.P.R. 633/1972
richiamato come base del recupero IVA mediante accertamento presuntivo.
art. 2729 c.c.
le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti; la Corte richiama il principio, ma non esamina nel merito la loro sufficienza perché assorbe il motivo.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, quando il giudice si limiti a formule generiche o assertive senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza spiegare quali specifiche risultanze probatorie abbia valutato.
- Nel giudizio tributario, quando l'accertamento è fondato su presunzioni, il giudice di merito deve esaminare in modo specifico i singoli indizi e il loro valore inferenziale, verificando complessivamente se siano gravi, precisi e concordanti; non basta un giudizio apodittico di non concludenza.
- Il controllo di legittimità consente di censurare la sentenza che, pur formalmente motivata, non permetta di comprendere le ragioni della decisione e quindi non consenta di verificare se il giudice abbia deciso iuxta alligata et probata.
- Quando il primo motivo attiene a un vizio di motivazione apparente che comporta la cassazione della sentenza, i motivi ulteriori che investono il merito della pretesa possono restare assorbiti.
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