Cassazione Civile, Sentenza n. 32759/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di merito che, revocando parzialmente un decreto ingiuntivo, aveva riconosciuto a favore dell'INPGI un minor credito (Euro 377.881,00) e aveva ritenuto che le somme corrisposte ai lavoratori nell'ambito di accordi transattivi fossero riconducibili a rapporti di lavoro e pertanto soggette a contribuzione; censurate questioni relative alla natura novativa delle transazioni, alla qualificazione delle somme (integrazioni, fringe benefits, indennità ex art. 22 CCNL), alla distribuzione dell'onere della prova e all'applicabilità delle sanzioni previdenziali adottate dall'INPGI
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che contestavano omissioni di fatto o proponevano una diversa esegesi documentale. Ha confermato il principio secondo cui, anche se le somme sono erogate mediante transazione, il giudice di merito può accertarne la natura retributiva e il nesso causale con il rapporto di lavoro: ove sussista tale nesso le somme sono imponibili ai fini contributivi e l'onere di dimostrare la natura esente incombe sul datore di lavoro. Ha altresì ritenuto legittima l'applicazione delle sanzioni deliberate dall'INPGI. Condanna della ricorrente alle spese di giudizio e liquidazione degli onorari a favore della parte resistente.
Norme richiamate
art. 12 legge 15 maggio 1969, n. 153
"tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro"
Articolo interpretato come presunzione generale di assoggettamento a contribuzione; spetta al datore di lavoro dimostrare che l'erogazione rientri in una delle categorie esenti previste dal comma 2
art. 6 D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 314
Ha elencato esclusioni dalla base imponibile (es. TFR, somme per cessazione rapporto, risarcimenti, contributi a previdenza complementare), rafforzando la necessità di distinguere nell'ambito di una transazione le poste di chiara natura non retributiva
art. 360 cod. proc. civ. (nn. 3 e 5)
Richiamati i limiti del gravame in Cassazione: il vizio di cui al n.5 (omesso esame di fatto decisivo) è strettamente delineato e i motivi che propongono alternative interpretazioni di merito o argomentazioni giuridiche mascherate da "fatti" sono inammissibili; il n.3 riguarda la violazione di legge e ammette sindacato solo nei termini previsti
art. 1362 cod. civ.
Richiama il principio che l'accertamento della volontà negoziale e l'interpretazione dei negozi sono valutazioni di merito riservate al giudice di merito
legge 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 116 e art. 76 richiamati)
"In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, la disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 116 della L. n. 388 del 2000 non si applica automaticamente poiché l'Istituto, per assicurare l'equilibrio del proprio bilancio, ha il potere di adottare autonome deliberazioni, soggette ad approvazione ministeriale, fermo l'obbligo, a norma dell'art. 76 della L. n. 388 del 2000, di coordinare l'esercizio di tale potere con le norme che regolano il regime delle prestazioni e dei contributi delle forme di previdenza sociale obbligatoria"
La Corte ha ritenuto ammissibile l'applicazione delle deliberazioni sanzionatorie dell'INPGI in base alla sua autonomia regolamentare, purché compatibili con il quadro normativo e previa approvazione/coord. prevista
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8-bis (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale che ha consentito il deposito di conclusioni scritte del P.M. e la trattazione in camera di consiglio senza intervento orale perché nessuna parte l'aveva richiesta
D.Lgs. 30 settembre 1994, n. 509
Richiamato in relazione alla privatizzazione dell'INPGI e alla conseguente autonomia gestionale dell'Istituto
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Rilevato in ordine all'obbligo del versamento del contributo unificato in sede di deposito del ricorso per cassazione
art. 22 CCNL (menzionato)
L'indennità prevista dall'art. 22 del contratto collettivo nazionale è stata considerata dai giudici di merito assoggettabile a contribuzione nel caso concreto, salvo diverso e specifico accertamento probatorio
Massime di principio
- La presenza formale di una transazione non esclude automaticamente la soggezione a contribuzione dei pagamenti: il giudice di merito può e deve accertare il nesso di causalità tra le somme erogate e il rapporto di lavoro
- Sussiste una presunzione di natura retributiva (art. 12 L. 153/1969) che grava sull'erogazione: è onere del datore di lavoro provare che determinate poste siano esenti e appartengano a categorie non imponibili
- Per stabilire se una transazione sia novativa o meramente riconoscitiva/ricompositiva occorre analisi fattuale; le questioni di interpretazione contrattuale sono valutazioni di merito difficilmente sindacabili in Cassazione
- Chi impugna in Cassazione per omesso esame di fatti decisivi (art. 360, comma 1, n.5) deve indicare con precisione il fatto, dove risulta negli atti, come è stato dibattuto e come la sua valutazione avrebbe mutato l'esito; mere alternative interpretative sono inammissibili
- Se si contesta l'interpretazione di documenti (es. accordi transattivi) è necessario allegarli e trascriverne le parti salienti già in sede di ricorso e indicarne la fase processuale in cui sono stati prodotti, altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile
- Gli enti previdenziali privatizzati (es. INPGI) possono adottare deliberazioni sanzionatorie nell'ambito della loro autonomia, ma tali atti devono rispettare il coordinamento normativo e l'eventuale approvazione ministeriale prevista dalla legge
- In caso di contenzioso su "fringe benefits" o altre voci accessorie, occorre puntuale prova circa la loro effettiva connessione con la prestazione lavorativa per valutarne l'assoggettabilità contributiva
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