Cassazione Penale, Ordinanza n. 04237/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte civile)
La controversia
La vicenda riguarda una sentenza di assoluzione emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Tribunale di Matera nei confronti di un'imputata contestata per molestie ex art. 660 c.p., in relazione a condotte consistite nell'arrecare disturbo e molestia a una persona offesa legata alla gestione di un cortile comune antistante le rispettive proprietà e al passaggio di fornitori e pazienti di un centro diagnostico. La persona offesa, costituita parte civile, ha proposto impugnazione ai soli effetti civili chiedendo la riforma della sentenza e la condanna al risarcimento dei danni. La Corte d'appello di Potenza ha però dichiarato inammissibile l'appello ritenendo applicabile l'art. 593, comma 3, c.p.p., che prevede l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con sola pena pecuniaria o alternativa. Il ricorso per cassazione verteva quindi sulla corretta qualificazione dell'impugnazione della parte civile e sulla possibilità, per quest'ultima, di appellare una sentenza di proscioglimento anche in relazione a un reato punito con pena alternativa o pecuniaria, ai soli effetti della responsabilità civile.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto errata la soluzione adottata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, anche dopo la riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022, la parte civile conserva la legittimazione a proporre appello contro le sentenze di proscioglimento pronunciate dal Tribunale, ai soli effetti della responsabilità civile, anche quando il reato contestato è punito con sola pena pecuniaria o con pena alternativa. Di conseguenza, l'atto di impugnazione della parte civile doveva essere qualificato come appello e gli atti sono stati restituiti alla Corte d'appello di Potenza per la celebrazione del giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 660 c.p.
norma incriminatrice del reato di molestie per cui era stata pronunciata l'assoluzione in primo grado
art. 568, comma 5, c.p.p.
richiamato per la trasmissione degli atti alla Corte di cassazione a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'appello
art. 573, comma 1-bis, c.p.p.
evocato dalla Corte d'appello per il regime delle impugnazioni ai soli effetti civili, ma non ritenuto ostativo all'appello della parte civile nel caso concreto
art. 593, comma 3, c.p.p.
"sono in ogni caso inappellabili (...) le sentenze di proscioglimento relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa"
la disposizione non si applica per limitare il potere di appello della parte civile ai soli effetti civili contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio
art. 576 c.p.p.
"la parte civile può proporre impugnazione (...), ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio"
fonte autonoma e generale del potere di impugnazione della parte civile, comprensivo dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento, senza il limite derivante dall'art. 593, comma 3, c.p.p.
art. 538 c.p.p.
richiamato per evidenziare che la sentenza di proscioglimento preclude la condanna al risarcimento nel processo penale, con rilevanza per l'interesse civile della parte civile
art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003
richiamato per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
Massime di principio
- La parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, anche quando il reato contestato sia punito con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa.
- L'art. 593, comma 3, c.p.p. va interpretato nel perimetro del sistema delle impugnazioni del pubblico ministero e dell'imputato e non introduce, in difetto di espressa previsione, un limite al distinto potere impugnatorio della parte civile riconosciuto dall'art. 576 c.p.p.
- L'inappellabilità prevista per talune sentenze di proscioglimento non può essere estesa in via interpretativa alla parte civile, perché ciò comprimerebbe in modo non previsto la tutela degli interessi civili nel processo penale.
- Nel sistema delle impugnazioni della parte civile, la scelta di agire nel processo penale non deve comportare un trattamento deteriore rispetto alla proposizione dell'azione in sede civile.
- Quando l'impugnazione della parte civile riguarda solo gli effetti civili di una sentenza di proscioglimento, la sua qualificazione come appello non dipende dalla gravità edittale del reato contestato, ma dalla disciplina speciale di cui all'art. 576 c.p.p.
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