Cassazione Civile, Sentenza n. 16433/2020 del 30/07/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente è stato sanzionato con sospensione dall'esercizio delle funzioni per 40 giorni per violazione degli artt. 1, 21, 22, 31 e 36 del codice deontologico notarile e dell'art. 147 della legge notarile. Le contestazioni principali erano: 1) mancata o gravemente ritardata collaborazione con l'organo disciplinare (richiesta di informazioni rimasta inevasa per mesi); 2) utilizzo dell'opera di un collega in pensione (Ciampolini) per procacciamento di clientela e per svolgere l'attività fuori dal proprio distretto (Grosseto), con messa a disposizione di una struttura esterna; 3) taratura della libertà di scelta dei clienti, con dichiarazioni dei clienti ritenute inaffidabili e insufficienti rispetto al numero di atti stipulati fuori sede; 4) carenza della struttura e impossibilità concreta di dirigere tutte le attività preparatorie a distanza (da Empoli). Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza di rigetto del reclamo con quattro motivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili o infondati i vari motivi: sul punto della mancata collaborazione ha ritenuto legittimo l'accertamento di fatto del giudice di merito secondo cui la richiesta di informazioni era rimasta inevasa per mesi e che il notaio aveva il dovere di collaborare con il Consiglio; in ordine al procacciamento ha confermato la nozione ampia di "procacciamento" anche se non retribuito e ha ritenuto provato che il collega pensionato avesse ripetutamente segnalato la clientela e messo a disposizione una struttura per l'attività fuori distretto, configurando forma vietata di concorrenza deontologicamente sanzionabile; il motivo relativo all'eccessività della sanzione è stato ritenuto inammissibile perché non specificamente attinente alla decisione impugnata e la determinazione della sanzione è rimessa al giudice di merito salvo vizi gravi di motivazione; la censura sulla valutazione delle dichiarazioni dei clienti è stata respinta in quanto il giudice di merito ha fornito argomentazione logica sull'inattendibilità e sulla limitata portata di tali dichiarazioni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di un ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Codice deontologico notarile
Gli artt. 1, 21, 22, 31 e 36 disciplinano doveri generali di correttezza, collaborazione con gli organi di controllo (art. 22), divieti di procacciamento e forme di concorrenza sleale (art. 31 e correlati). La Corte interpreta tali norme come obblighi sanzionabili anche quando il procacciamento è svolto a titolo gratuito.
Art. 147, legge notarile (L. 89/1913)
"la destituzione è sempre applicata se il notaio, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per la violazione del presente articolo, vi contravviene nuovamente nei dieci anni successivi dall'ultima violazione"
L'art. 147 sanziona forme di concorrenza illecita nella professione notarile (riduzione di onorari, procacciatori, pubblicità non consentita etc.). La Corte chiarisce che la norma prevede sanzioni progressive e che la questione costituzionale sul comma secondo è stata affrontata dalla Consulta separatamente.
Art. 3 e art. 24 Cost.
Richiamati dal ricorrente in relazione a presunte profili di illegittimità costituzionale della disciplina sanzionatoria; la Corte ha ritenuto il richiamo inconferente rispetto alle censure specifiche svolte in ricorso.
D.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara che sussistono le condizioni per imporre al ricorrente il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Il notaio ha l'obbligo deontologico di collaborare con le autorità disciplinari; omissioni o ritardi prolungati possono giustificare sanzioni anche severe.
- La nozione di 'procacciamento di affari' va intesa in senso ampio e meramente economico: anche segnalazioni reiterate o la messa a disposizione di strutture da parte di terzi, se incidono sulla libera scelta del cliente, possono integrare il divieto, anche se l'attività è non retribuita.
- Dichiarazioni di clienti sulla libera scelta del notaio non sono decisive se riguardano un numero limitato di atti o risultano incongruenti rispetto ad altri elementi probatori; la valutazione della credibilità è rimessa al giudice di merito e difficilmente sindacabile in cassazione salvo vizi logico-formali manifesti.
- La determinazione della sanzione disciplinare è di competenza del giudice di merito; la cassazione interviene solo per vizi di motivazione, erronea applicazione della legge o palese illogicità della decisione.
- I richiami a profili costituzionali devono essere specificamente connessi al vizio denunciato: evocare principi costituzionali in via generale non è sufficiente per rendere ammissibile o fondato un motivo di ricorso.
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