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Sentenza

Sentenza del 21/04/2016 n. 2233 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Impugnazione cartella di pagamento -Mancata impugnazione avviso bonario - Inammissibilità del ricorso - Legittimità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso contro la cartella di pagamento è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui mirava a contestare nel merito o per vizi originari la pretesa tributaria. La mancata impugnazione dell'avviso bonario ha comportato la definitività della pretesa, consentendo di contestare la cartella soltanto per eventuali vizi propri, cioè difetti direttamente riguardanti la cartella stessa.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la pretesa tributaria contenuta nella cartella di pagamento, nonostante non avesse impugnato previamente la comunicazione di irregolarità o avviso bonario ricevuto ai sensi dell'art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. 600/1973. Gli avvisi bonari sono stati qualificati come atti impugnabili perché comunicano una pretesa tributaria già determinata dall'Amministrazione, anche se non contengono una formale intimazione di pagamento.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis, comma 3, D.P.R. 600/1973

    La comunicazione di irregolarità emessa a seguito del controllo automatizzato può contenere una pretesa tributaria sufficientemente definita da essere qualificata come atto impugnabile, anche se formulata come invito bonario al pagamento.

  • Art. 19 D.Lgs. 546/1992

    Gli atti tributari impugnabili devono essere contestati tempestivamente. Se il contribuente non impugna l'atto che rende definitiva la pretesa, la successiva cartella può essere contestata soltanto per i vizi propri della cartella e non per questioni già conoscibili in precedenza.

Massime di principio

  • Un atto denominato avviso bonario può essere impugnabile quando comunica in modo concreto e definitivo una pretesa tributaria, anche se non contiene una formale intimazione di pagamento.
  • La mancata impugnazione tempestiva di un atto impositivo o liquidatorio può rendere definitiva la pretesa fiscale.
  • Contro la successiva cartella di pagamento non è normalmente possibile contestare il merito della pretesa già portata a conoscenza del contribuente, se l'atto precedente non è stato impugnato.
  • La cartella resta contestabile per i suoi vizi propri, come difetti di notifica, errori formali, carenza di motivazione o irregolarità nella riscossione.
  • Prima di decidere se non impugnare un avviso bonario, occorre verificare se esso contiene una pretesa tributaria determinata e se la normativa o la giurisprudenza lo considerano autonomamente impugnabile.

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