Cassazione Penale, Sentenza n. 2634/2022 del 24/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché tutte le misure cautelari erano state revocate in data 19/11/2021 dopo la proposizione del ricorso. Non essendovi soccombenza, il ricorrente non è stato condannato alle spese processuali né sanzionato a favore della Cassa delle ammende. La pronuncia non è entrata nel merito delle censure sulla gravità indiziaria.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l'ordinanza coercitiva adottata dal GIP per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Il ricorrente censurava la motivazione sul grado di gravità indiziaria (sosteneva che non vi fosse prova certa del mercimonio) e la sussistenza delle esigenze cautelari e della misura, anche alla luce della risalenza temporale degli episodi (circa tre anni prima). Il Tribunale del riesame aveva confermato la gravità indiziaria fondandosi soprattutto su plurime conversazioni intercettate e riscontri bancari relativi a pagamenti e al pagamento di rate dell'autovettura.
Norme richiamate
art. 318 cod. pen.
Norma incriminatrice: corruzione per l'esercizio della funzione. Nel caso era il titolo di reato contestato all'indagato come funzionario comunale che favoriva l'architetto ricevendone somme e pagamenti.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9
Previsione procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza intervento delle parti; regolamenta modalità e termini per la trattazione in Cassazione in periodo emergenziale.
Giurisprudenza sulla sopravvenuta carenza di interesse (Sez. U. n. 7931/2010; Sez. 6 n. 46070/2014; Sez. 6 n. 39123/2014)
Sez. U. n. 7931 del 16/12/2010; Sez. 6 n. 46070 del 25/09/2014; Sez. 6 n. 39123 del 16/09/2014
Principio per cui il ricorso è inammissibile se, dopo la proposizione del gravame, viene meno l'interesse alla pronuncia (ad es. perché le misure cautelari impugnate sono state revocate); in tali casi il ricorrente non è automaticamente condannato alle spese se non è soccombente.
Massime di principio
- Se le misure cautelari oggetto di impugnazione vengono revocate prima della decisione della Corte suprema, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La Corte non entra nel merito delle censure sulla gravità indiziaria quando l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse rende priva di oggetto la decisione; in tali ipotesi il giudizio sul merito resta aperto ma non viene trattato.
- La sussistenza di conversazioni intercettate e riscontri bancari costituisce, di regola, elemento probatorio rilevante per il sindacato sulla gravità indiziaria e per la configurazione delle esigenze cautelari.
- La risalenza temporale dei fatti (anzianità degli episodi) non esclude automaticamente la necessità di misure cautelari; il giudice valuta complessivamente elementi come persistenza di rapporti e rischio di recidiva.
- In caso di revoca delle misure dopo il deposito del ricorso, chi ritenga di avere subito un'ingiusta detenzione o limitazione della libertà deve proporre espressa istanza per il riconoscimento della riparazione; in mancanza l'appello può essere dichiarato inammissibile per mancanza di interesse.
- Se il ricorrente non soccombe materialmente (perché il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse), il giudice di legittimità può astenersi dall'imporre spese e sanzioni a suo carico.
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