Sentenza del 26/06/2015 n. 13258 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana relativa a una cartella di pagamento IRPEF 2003, fondata su un avviso di accertamento precedentemente notificato e non impugnato. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 6 e 7 della legge n. 212/2000, sostenendo che alla cartella non fosse stato allegato l'avviso di accertamento richiamato e contestando anche la regolarità della sua notificazione. Con il secondo motivo ha denunciato omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sui vizi della cartella, tra cui la mancata sottoscrizione del responsabile del procedimento. Il processo era stato inizialmente dichiarato estinto per una ritenuta definizione agevolata della lite, ma l'Agenzia delle entrate ha chiesto la revoca del decreto, poiché il condono non era applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto tempestiva l'istanza dell'Agenzia delle entrate e ha revocato il decreto di estinzione del giudizio. Nel merito, ha dichiarato inammissibile la contestazione della notifica dell'avviso di accertamento perché costituiva una domanda nuova, non proposta nei precedenti gradi di giudizio. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla mancata allegazione dell'avviso di accertamento, poiché l'atto era stato regolarmente notificato, era conosciuto dalla contribuente e non era stato impugnato; pertanto, la contestazione poteva riguardare soltanto eventuali vizi propri della cartella. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza, non risultando adeguatamente dimostrato che i vizi della cartella fossero stati dedotti davanti al giudice di merito. La Corte ha comunque ribadito che la mancata sottoscrizione autografa della cartella non ne determina l'invalidità, se l'atto è inequivocabilmente riferibile all'amministrazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento di 1.600 euro di spese processuali, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Codice di procedura civile, art. 391
L'istanza di fissazione d'udienza deve essere depositata nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione può essere contestato, mediante istanza di fissazione d'udienza, entro dieci giorni dalla comunicazione. Nel caso concreto l'istanza dell'Agenzia è stata ritenuta tempestiva e ha consentito la revoca del decreto.
Codice di procedura civile, art. 153, comma 2
Prevede, in generale, la possibilità di rimessione in termini quando la decadenza sia dipesa da causa non imputabile alla parte.
Legge n. 289/2002, art. 16, comma 8
Disciplina l'estinzione dei giudizi tributari in presenza dei presupposti per la definizione agevolata della lite. La Corte ha escluso che tali presupposti sussistessero nel caso concreto.
Decreto-legge n. 98/2011, art. 39, comma 12
Riguarda la definizione delle liti fiscali pendenti. La domanda presentata dalla contribuente non ha prodotto l'estinzione definitiva, poiché l'Agenzia ne ha negato l'ammissibilità.
Legge n. 212/2000, art. 7
Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria.
Quando l'avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non impugnato, la cartella può richiamarlo senza doverlo necessariamente allegare; la mancata allegazione non determina automaticamente l'illegittimità della cartella.
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 19
Distingue i vizi propri degli atti impugnabili, tra cui la cartella di pagamento. Se l'atto presupposto è stato notificato e non impugnato, in sede di impugnazione della cartella non possono essere fatti valere, salvo eccezioni, vizi propri dell'atto presupposto.
Decreto legislativo n. 546/1992, art. 57
Vieta la proposizione di domande nuove in appello. La stessa preclusione impedisce di introdurre per la prima volta in cassazione contestazioni non comprese nel thema decidendum dei precedenti gradi.
D.P.R. n. 602/1973, art. 25
La cartella di pagamento non richiede necessariamente la sottoscrizione autografa dell'esattore o del funzionario; sono sufficienti gli elementi che consentano di identificarne con certezza la provenienza e il contenuto.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Il vizio di motivazione deve essere dedotto con specificità e riferito a una questione decisiva effettivamente sottoposta al giudice di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento è stato regolarmente notificato e non è stato impugnato nei termini, diventa definitivo. La successiva impugnazione della cartella, di regola, può riguardare soltanto vizi propri della cartella e non contestazioni sull'accertamento o sulla sua notificazione.
- Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello o in cassazione. È quindi necessario dedurre tempestivamente tutti i motivi e documentare già nel giudizio di merito le eccezioni che si intendono far valere.
- La mancata allegazione alla cartella dell'atto presupposto non comporta automaticamente l'illegittimità dell'atto quando l'accertamento sia stato previamente notificato e sia conosciuto dal contribuente.
- La cartella di pagamento non è necessariamente invalida per l'assenza della firma autografa del funzionario o dell'esattore, se la sua provenienza dall'amministrazione è comunque certa.
- I motivi di ricorso per cassazione devono essere autosufficienti: occorre indicare con precisione dove e quando la questione sia stata proposta nei precedenti gradi e riportare gli elementi necessari per consentire alla Corte il controllo sugli atti.
- Un decreto di estinzione del giudizio di cassazione può essere contestato con istanza di fissazione d'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione, quando l'estinzione sia stata dichiarata erroneamente o manchino i presupposti della definizione agevolata.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 215 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 422 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 423 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 425 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 26 giu 2015Sentenza del 26/06/2015 n. 522 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →