Cassazione Penale, Sentenza n. 8207/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Roma che lo aveva condannato per bancarotta fraudolenta documentale in qualità di amministratore della Digitalia s.a.s. (fallita il 24/01/2013). Deduce tre motivi: 1) violazione di legge (art. 216 legge fallimentare) per mancata prova del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, atteso che avrebbe consegnato al curatore parte della documentazione e dato indicazioni sul commercialista; 2) mancata assunzione di prova decisiva (art. 606, lett. d) c.p.p.), avendo chiesto una perizia contabile per ricostruire attivo e passivo e sostenendo che l'attivo era stato in pratica incamerato dal principale creditore e che debiti fiscali erano stati azzerati; 3) vizio di motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.), per insufficiente autonomia della decisione rispetto al primo giudice e per la valutazione delle sentenze tributarie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di merito avesse correttamente valorizzato l'omesso deposito delle scritture contabili da parte del Civita, la riserva non mantenuta di fornire ulteriore documentazione e l'effettivo impedimento all'individuazione di cespiti attivi (polizze per circa 200.000 euro e una vettura) di cui lo stesso imputato aveva dato notizia, con conseguente pregiudizio per i creditori in un contesto di passività elevate. La Suprema Corte ha precisato che la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale può integrarsi sia per sottrazione/occultamento che per omessa tenuta delle scritture e che, nel caso di sottrazione/occultamento, è richiesto il dolo specifico di arrecare pregiudizio ai creditori: tale dolo è stato ritenuto sussistente alla luce del comportamento concreto dell'imputato. La Corte ha inoltre ritenuto i restanti motivi generici o tardivi (in particolare la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria sollevata per la prima volta in cassazione). Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
La norma incriminatrice sulla bancarotta fraudolenta documentale è stata interpretata nel senso che la sottrazione, l'occultamento o la mancata consegna delle scritture contabili alla procedura fallimentare può integrare il reato e richiede, se si tratta di sottrazione/occultamento, il dolo specifico finalizzato a recare pregiudizio ai creditori.
art. 606 c.p.p., lett. b)
Lettera richiamata per il motivo di cassazione relativo a violazione di legge; la Corte ha ritenuto il motivo infondato perché la motivazione del giudice di merito giustifica l'elemento soggettivo richiesto.
art. 606 c.p.p., lett. d)
Lettera richiamata per la doglianza sulla mancata assunzione di prova decisiva (perizia). La Corte ha osservato che la richiesta di rinnovazione/integrazione istruttoria è stata sollevata per la prima volta in cassazione e che i motivi non erano stati articolati tempestivamente.
art. 606 c.p.p., lett. e)
Lettera invocata per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi generici o non confrontati con la motivazione del giudice di merito, che ha dato conto delle ragioni per le quali il comportamento dell'imputato impediva la ricostruzione dell'attivo.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai limiti di specificazione dei motivi di ricorso; il ricorso è esaminato nei limiti prescritti dall'articolo citato.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per la pronuncia sulle spese e sulla somma dovuta alla Cassa delle Ammende a seguito dell'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La sottrazione, l'occultamento o la mancata consegna delle scritture contabili alla procedura fallimentare può integrare bancarotta fraudolenta documentale anche se non è contestata una distrazione di beni: ciò che conta è il nesso funzionale tra l'ostacolo alla ricostruzione dell'attivo e il pregiudizio per i creditori.
- La forma alternativa della contestazione (tenuta irregolare delle scritture ovvero loro sottrazione/occultamento) è ammissibile; il tipo probatorio richiesto dipende dalla concreta fattispecie accertata (dolo generico per tenuta allegata/inadeguata, dolo specifico per sottrazione/occultamento che impedisce l'accertamento).
- La prova del dolo specifico può essere desunta anche dal comportamento concreto (omesso deposito, impegni non mantenuti, indicazione di cespiti non reperiti) e non richiede necessariamente l'accertamento di distrazioni contestate a parte.
- Motivi vaghi, generici o sollevati per la prima volta in cassazione (es. richiesta di nuova istruttoria o perizia non proposta nei gradi precedenti) sono destinati all'inammissibilità: le doglianze devono essere tempestive e ben specificate nei precedenti gradi.
- In sede di impugnazione, la valutazione della sussistenza o meno del dolo e del nesso di pregiudizio per i creditori è rimessa al giudice di merito; la Cassazione verifica la correttezza giuridica e la logica motivazione, non riequilibra le prove.
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