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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32451/2022 del 05/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 23 d.l. n.149/2020 (disciplina del giudizio cartolare in appello): le conclusioni del Procuratore Generale sono pervenute alla difesa il 16/12/2020 per udienza fissata il 21/12/2020, impedendo il rispetto dei termini e comprimendo il diritto di difesa; inoltre censura sull'assenza/illogicità della motivazione in relazione all'informazione sulla facoltà dell'imputato di chiedere la trattazione orale direttamente; 2) violazione dell'art. 62-bis c.p. (circostanze attenuanti generiche): lamentata motivazione astratta e acritica del diniego delle attenuanti generiche da parte della Corte territoriale.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: il termine per la comunicazione delle conclusioni nel procedimento cartolare è funzionale all'effettività del contraddittorio e la violazione ha determinato una nullità a regime intermedio. Dall'esame degli atti è emerso che le conclusioni del Procuratore Generale erano state comunicate solo il 16/12/2020 per udienza del 21/12/2020, non consentendo alla difesa di depositare le proprie memorie nei termini previsti. Il secondo motivo è stato assorbito. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata "senza rinvio" con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Milano per il prosieguo.

Norme richiamate

  • decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 - art. 23

    Disciplina lo svolgimento in forma cartolare del giudizio di appello nel periodo emergenziale; i termini per il deposito delle conclusioni sono funzionali all'effettività del contraddittorio e la loro violazione può integrare una nullità che lede il diritto di difesa

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 - art. 23-bis (come introdotto dalla legge di conversione)

    «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni ... La cancelleria invia l'atto immediatamente ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto ...»

    Stabilisce la scansione temporale per il deposito cartolare delle conclusioni: il rispetto di tali termini è necessario per garantire il contraddittorio; la Corte ritiene che la previsione di termini impliciti nel sistema cartolare implichi la perentorietà pratica degli stessi a tutela dell'effettività del contraddittorio

  • legge 18 dicembre 2020, n. 176 (conversione con modificazioni)

    Ha modificato e ricondotto nel nuovo quadro normativo le disposizioni emergenziali sui procedimenti cartolari (art.23-bis), mantenendo la disciplina dei termini per il deposito delle conclusioni

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche: il ricorso lamentava insufficiente motivazione del diniego delle attenuanti; la Corte di Cassazione ha assorbito tale censura dopo aver accolto il motivo procedurale

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    La comunicazione delle conclusioni del P.M. è riconducibile alle disposizioni sull'intervento dell'imputato; l'intervento dell'imputato implica la partecipazione attiva e consapevole e va garantito attraverso il rispetto delle norme che consentono l'esercizio delle facoltà difensive

Massime di principio

  • Nel procedimento cartolare i termini per il deposito delle conclusioni (sia del pubblico ministero sia delle parti private) vanno interpretati in funzione della garanzia del contraddittorio: la loro violazione può integrare una nullità che incide sul diritto di difesa.
  • La previsione normativa della possibilità di chiedere la trattazione orale con termine perentorio non implica che gli altri termini siano privi di rilievo: lo sfasamento temporale tra i termini delle parti rende necessari tempi certi e rispettati per consentire alla controparte e al giudice una valutazione adeguata.
  • Quando la difesa dimostra che le conclusioni avversarie sono pervenute in tempo insufficiente per predisporre adeguate controdeduzioni, il vizio può determinare l'annullamento della pronuncia impugnata; tale censura è sindacabile in cassazione come nullità a regime intermedio.
  • Le censure relative alla mancata concessione delle circostanze attenuanti devono essere formulate e motivate, ma possono essere assorbite se il giudice di legittimità accerta un vizio procedurale decisivo che comporti l'annullamento.
  • Per gli operatori: è prudente assicurarsi, anche tramite insiste formali, che la cancelleria notifichi tempestivamente alla difesa le conclusioni del P.M.; in caso di comunicazione tardiva va valutata tempestiva impugnazione per nullità per violazione del diritto di difesa.

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