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Ordinanza

Ordinanza n. 14020/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202108556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 14 aprile 2021 con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata il 1° dicembre 2015 ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Dal testo emerge che il diniego era fondato, almeno in parte, sulla situazione penale del richiedente. Il Tribunale ha ritenuto necessario acquisire chiarimenti sui fatti e sulle deduzioni posti a fondamento del ricorso, nonché sui motivi ostativi posti a base del diniego, con particolare riferimento alla situazione penale del ricorrente e ai relativi esiti sul piano penale.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando alla pubblica amministrazione di fornire i chiarimenti richiesti entro il 30 settembre 2026, con specifico riguardo alla situazione penale del ricorrente e agli esiti dei procedimenti penali rilevanti ai fini del diniego. Ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, prendendo atto della persistente dichiarazione di interesse della parte alla decisione. Il giudizio è quindi rimasto pendente, senza statuizione sull’illegittimità del diniego e senza regolazione significativa delle spese.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Individua il fondamento normativo della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente; il merito della sua applicazione non è stato deciso nell’ordinanza.

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Richiamati quali disposizioni processuali poste a fondamento degli incombenti istruttori disposti dal Tribunale.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli ulteriori dati identificativi della parte.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei dati personali relativi alla situazione penale della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando la motivazione di un diniego di concessione della cittadinanza richiama la situazione penale dell’interessato, il giudice può disporre l’acquisizione di chiarimenti dalla pubblica amministrazione sugli elementi penali posti a fondamento del provvedimento e sui relativi esiti, prima di decidere il ricorso.
  • La persistente dichiarazione di interesse della parte alla decisione, unitamente alla collocazione cronologica del ricorso tra quelli suscettibili di definizione nelle udienze di smaltimento dell’arretrato, può giustificare la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell’udienza di smaltimento.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaIstruttoria processuale
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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