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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39527/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di secondo grado che li aveva ritenuti parte di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Le censure principali erano: carenza e vizio di motivazione (anche per eccessivo ricorso alla motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado); insufficiente prova dell'esistenza del sodalizio (contestata la durata, l'organizzazione e la "affectio societatis", l'assenza di cassa comune e di ruoli stabili; richiesta di ricondurre i fatti a concorso in reato continuato); omesso o insufficiente riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; omissione di motivazione sulla domanda di riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) per sentenze divenute irrevocabili, senza aver prodotto le copie delle pronunce rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi di Luca Marinelli e di Massimiliano Vicino per infondatezza e ha dichiarato inammissibile il ricorso di Giovanni Battista Spada. Sono confermate in linea di massima le valutazioni di merito: riconosciuta l'esistenza dell'associazione a delinquere finalizzata al traffico di cocaina e hashish sulla base di intercettazioni, modus operandi, uso di "vetture dedicate" e servizi di staffetta, linguaggio convenzionale e forme di mutua assistenza (anche per gli arrestati). La Corte ha ritenuto legittimo il ricorso alla motivazione per relationem nei limiti indicati dalla giurisprudenza, ha escluso l'obbligo di produrre riscontri esterni alle intercettazioni ove queste siano logicamente coerenti e supportate da altri elementi (es. arresti in flagranza), e ha dichiarato inammissibili le censure sulle attenuanti generiche ritenendo la valutazione di merito insindacabile. Per le richieste di continuazione (art. 81 c.p.) la Corte ha ritenuto che in sede di cognizione l'onere di produrre copia della sentenza irrevocabile gravasse sull'imputato. Sono stati inoltre condannati i ricorrenti al pagamento delle spese processuali; Spada è stato anche condannato ad una sanzione pecuniaria di 3.000 euro per l'inammissibilità del ricorso.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (art. 74)

    Definisce il delitto connesso al traffico di stupefacenti; la Corte interpreta gli elementi del reato di associazione a delinquere in materia di stupefacenti richiamando i criteri consolidati: pactum sceleris, minimo tre persone, programma criminoso indeterminato e minima struttura organizzativa. La prova può desumersi da indici come modus operandi, ripetitività, linguaggio convenzionale e assistenza agli arrestati.

  • Codice di procedura penale (art. 173, comma 1, disposizioni attuative)

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Norma richiamata per dedurre motivi di cassazione; la Corte ricorda che il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con le motivazioni sia di primo che di secondo grado quando vi sia doppia conforme.

  • Codice di procedura penale (art. 606)

    Rinvio ai motivi di cassazione previsti dalla norma; la Corte valuta che le doglianze difensive non hanno individuato un specifico vizio rilevabile ai sensi dell'art. 606.

  • Codice di procedura penale (art. 192)

    Regola i criteri di valutazione delle dichiarazioni e delle intercettazioni rispetto alla necessità di riscontri. La Corte afferma che conversazioni auto- ed etero-accusatorie, se logicamente coerenti e corroborate da altri elementi (es. arresti), non richiedono necessariamente riscontro esterno.

  • Codice penale (art. 62-bis)

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ricorda che il loro riconoscimento è valutazione discrezionale del giudice di merito e la motivazione può limitarsi agli elementi ritenuti decisivi.

  • Codice penale (art. 81)

    Riguarda la continuazione tra reati; la Corte indica che in cognizione, per ottenere il riconoscimento, l'imputato deve allegare e produrre copia delle sentenze definitive rilevanti.

  • Disposizioni di attuazione cod. proc. pen. (art. 186)

    art. 186 disp. att. c.p.p.

    Norma prevista per la fase esecutiva (produzione di documenti); la Corte afferma che non è applicabile per analogia nella fase di cognizione per evitare dilazioni e favorire produzione documentale dell'imputato in grado di cognizione.

  • Codice di procedura penale (art. 616)

    Consente la condanna alle spese processuali in cassazione; la Corte ha condannato i ricorrenti che hanno visto rigettati o dichiarati inammissibili i ricorsi.

  • Codice di procedura penale (art. 671)

    Possibilità di proporre al giudice dell'esecuzione istanza di riconoscimento della continuazione ove non sia stata valutata nel giudizio di merito; la Corte segnala questa via alternativa per chi non abbia ottenuto la valutazione in cognizione.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 7 giugno 2000

    Citata per sostenere che l'inammissibilità di un ricorso non esclude in linea di principio la responsabilità del ricorrente per le spese e per la sanzione pecuniaria quando non sussista assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem è ammessa entro limiti: il giudice d'appello può richiamare motivazioni di primo grado ma deve dimostrare di averne preso cognizione e di aver valutato autonomamente i punti devoluti; il ricorrente deve confrontarsi con entrambe le decisioni quando vi sia doppia conforme.
  • La configurazione dell'associazione a delinquere in materia di stupefacenti può essere fondata anche su elementi indiretti (intercettazioni, modus operandi, "vetture dedicate", staffette, linguaggio convenzionale, assistenza agli arrestati), e non richiede necessariamente una durata lunga o una cassa comune: è sufficiente una struttura, anche rudimentale, e la consapevolezza dell'apporto al programma criminoso.
  • La prova di partecipazione all'associazione non richiede la conoscenza reciproca tra tutti i membri: è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, insieme ad almeno altre due persone, a una struttura criminale stabile.
  • Le intercettazioni auto- ed etero-accusatorie, se logicamente coerenti e sorrette da elementi di riscontro (es. arresti in flagranza, contatti organizzativi), possono essere valorizzate anche in assenza di ulteriori riscontri esterni ai sensi dell'art. 192 c.p.p.; il giudice deve valutarne la linearità logica.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; la motivazione è adeguata se indica gli elementi decisivi che hanno portato al diniego o alla misura scelta, senza dover elencare esaustivamente tutti gli elementi favorevoli.
  • Per ottenere in sede di cognizione il riconoscimento della continuazione con reati già giudicati è necessario produrre copia delle sentenze irrevocabili; l'onere probatorio grava sull'imputato in questa fase, mentre esistono rimedi in sede di esecuzione (art. 671 c.p.p.) se la questione non è stata decisa.
  • Quando vi è una doppia conforme (decisione di primo grado e appello che si saldano), le motivazioni dei due gradi formano un unico corpo argomentativo e il ricorrente deve dar conto presso la Cassazione di entrambe le motivazioni.

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