Sentenza del 02/02/2018 n. 468 - Comm. Trib. Prov. Milano
Ires - Interessi passivi - Transfer pricing - Spread - Criteri di determinazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del valore normale degli interessi passivi corrisposti a una società estera appartenente allo stesso gruppo. In particolare, era contestato il criterio di calcolo dello spread applicato al tasso di interesse, che doveva essere determinato secondo il principio di libera concorrenza, considerando il rating della società finanziata, il rischio di insolvenza e il rischio specifico del settore. Il parametro di riferimento doveva essere il tasso Eur IRS, con applicazione del metodo del confronto dei prezzi (CUP), in conformità agli artt. 9 e 110, comma 7, T.U.I.R. e alle linee guida OCSE.
La decisione
La sentenza ha stabilito che la valutazione degli interessi infragruppo deve riflettere il valore di mercato e non può basarsi su uno spread determinato in modo generico o astratto. Lo spread deve essere rapportato al tasso Eur IRS e calibrato sulle caratteristiche concrete della società debitrice, tra cui rating, rischio di insolvenza e rischio di settore, mediante il metodo CUP raccomandato dall'OCSE. La contestazione è stata quindi accolta nei limiti in cui imponeva tale criterio di determinazione del valore normale.
Norme richiamate
Articolo 9 T.U.I.R.
La norma impone di determinare il valore normale delle operazioni sulla base di condizioni e prezzi normalmente praticati in condizioni di libera concorrenza, costituendo il riferimento per valutare gli interessi infragruppo.
Articolo 110, comma 7, T.U.I.R.
La norma richiede che le operazioni tra imprese associate residenti e non residenti siano valutate secondo il principio di libera concorrenza, consentendo di rettificare i componenti reddituali non coerenti con il valore normale.
Determinazioni e linee guida OCSE in materia di transfer pricing
Le indicazioni OCSE orientano la scelta del metodo di confronto e, nel caso degli interessi finanziari infragruppo, favoriscono il metodo CUP quando è possibile confrontare il tasso applicato con condizioni di mercato comparabili.
Massime di principio
- Gli interessi corrisposti tra società dello stesso gruppo devono essere determinati come se le parti fossero indipendenti, applicando il principio di libera concorrenza.
- Lo spread non può essere fissato forfettariamente: deve riflettere il merito creditizio effettivo del debitore, il rischio di insolvenza, il rischio di settore e le altre condizioni del finanziamento.
- Il tasso Eur IRS può costituire una base di riferimento, ma deve essere integrato da uno spread coerente con le caratteristiche concrete dell'operazione e del soggetto finanziato.
- Il metodo CUP è particolarmente appropriato quando esistono finanziamenti comparabili sul mercato o dati attendibili sui tassi applicati a debitori con analogo rating e profilo di rischio.
- In caso di rettifica fiscale, l'Amministrazione deve motivare la determinazione dello spread con elementi comparabili e verificabili; una stima astratta o priva di adeguata analisi del rischio può essere contestata.
- La documentazione dovrebbe includere contratto di finanziamento, durata, garanzie, subordinazione, valuta, rating o analisi del merito creditizio, comparables di mercato e metodologia utilizzata per calcolare lo spread.
Testo integrale
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