Sentenza del 18/12/2019 n. 33597 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'accertamento IVA relativo al 2004, con una ripresa a tassazione riferita a minori acquisti per Euro 2.079.837,00. L'Amministrazione contestava alla contribuente la partecipazione a una frode carosello, sostenendo che numerosi fornitori fossero mere cartiere e che le autovetture fossero effettivamente fornite da soggetti diversi da quelli indicati nelle fatture. La ricorrente deduceva, tra l'altro, carenza di motivazione dell'accertamento, violazione del contraddittorio preventivo, insufficienza degli indizi, rilevanza dell'archiviazione penale, violazione delle regole sul diritto alla detrazione IVA, omessa pronuncia su una specifica autovettura e tardiva produzione documentale dell'Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto svolto correttamente il contraddittorio preventivo, dichiarando in parte inammissibile e in parte infondata la censura sulla motivazione dell'avviso. Ha confermato che gli elementi presuntivi valutati dalla Commissione regionale erano gravi, precisi e concordanti: consegna diretta delle auto dai titolari, pagamenti immediati, assenza di trasporto e assicurazione in itinere, rapporti esclusivi con i titolari, controlli limitati alle visure camerali, breve durata delle imprese fornitrici e dichiarazioni sulla divisione dell'IVA non versata. L'archiviazione penale non è stata ritenuta vincolante nel processo tributario. È stata inoltre ritenuta legittima la produzione di nuovi documenti in appello. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, art. 7
La censura sulla motivazione dell'avviso deve essere proposta rispettando il principio di autosufficienza del ricorso; nel caso concreto la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché non era stato riportato integralmente l'avviso.
Art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Il ricorso per cassazione non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito. Il vizio di omesso esame richiede l'indicazione di un fatto storico decisivo e controverso, non la semplice richiesta di rivalutare gli indizi già esaminati dal giudice di merito.
D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 20
L'archiviazione o la decisione penale non produce automaticamente effetti vincolanti nel giudizio tributario, che conserva autonomia nella valutazione dei fatti e delle prove.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4
Nel processo tributario operano specifici limiti probatori, ma sono ammesse anche presunzioni semplici, che possono essere sufficienti per fondare la pretesa fiscale se gravi, precise e concordanti.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel giudizio tributario è consentito a entrambe le parti produrre nuovi documenti in sede di appello.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 63
Gli atti legittimamente acquisiti durante indagini penali e trasmessi all'Amministrazione finanziaria possono essere utilizzati nel processo tributario e devono essere valutati dal giudice.
Direttiva 2006/112/CE, artt. 167, 168, lett. a), e 178
Il diritto alla detrazione IVA è un principio fondamentale, ma può essere negato quando l'Amministrazione dimostri che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando la diligenza richiesta, che l'operazione si inseriva in una frode o evasione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nelle frodi carosello o nelle operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare sia l'inesistenza sostanziale del fornitore indicato in fattura sia la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte dell'acquirente.
- La prova della consapevolezza può essere fornita mediante presunzioni semplici, purché gli indizi siano complessivamente gravi, precisi e concordanti. La valutazione riguarda il comportamento concreto dell'operatore e le caratteristiche del settore.
- La semplice acquisizione della visura camerale, della partita IVA, delle fatture e delle ricevute di pagamento non dimostra necessariamente la buona fede né l'effettiva operatività del fornitore.
- Elementi quali consegne anomale, pagamenti immediati, assenza di trasporto o assicurazione, rapporti esclusivi con il titolare, imprese di breve durata e prezzi o condizioni fuori mercato possono imporre verifiche ulteriori all'acquirente professionale.
- Il contribuente può conservare il diritto alla detrazione solo se dimostra di avere adottato controlli proporzionati e adeguati alle circostanze, non una mera verifica formale dell'esistenza anagrafica del fornitore.
- L'archiviazione penale, così come una sentenza penale di assoluzione, non vincola automaticamente il giudice tributario: può essere considerata come elemento probatorio, ma deve essere valutata insieme agli altri elementi del processo.
- In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione delle prove o degli indizi già apprezzati dai giudici di merito, salvo il mancato esame di un fatto storico realmente decisivo e controverso.
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 546 del 1992.
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