Sentenza del 27/03/2019 n. 8539 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeNel corso del giudizio di Cassazione, N. S.p.A. ha depositato un atto di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c. La Regione Abruzzo ha aderito alla rinuncia e ha accettato la compensazione delle spese. La Corte di Cassazione ha quindi dichiarato estinto il giudizio e ha compensato integralmente tra le parti le spese processuali. La Corte non ha deciso nel merito le questioni relative all'imposta o alle sanzioni.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
N. S.p.A. aveva impugnato l'accertamento e la contestuale irrogazione di sanzioni relativi al mancato pagamento, per l'anno 2004, dell'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Dopo il rigetto da parte della Commissione Tributaria Provinciale, la Commissione Tributaria Regionale aveva accolto parzialmente l'appello, dichiarando non dovute le sanzioni. La società aveva quindi proposto ricorso per Cassazione articolato in cinque motivi.
Norme richiamate
Art. 390 del codice di procedura civile
atto di rinuncia al ricorso ex art. 390
La rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio di Cassazione senza una decisione sul merito.
Normativa sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile
La controversia originaria riguardava l'imposta regionale sulle concessioni statali e le relative sanzioni, ma tali questioni non sono state esaminate dalla Corte di Cassazione perché il giudizio si è estinto per rinuncia.
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per Cassazione e la controparte aderisce, il giudizio viene normalmente dichiarato estinto senza una pronuncia sulle questioni sostanziali controverse.
- La rinuncia al ricorso non equivale necessariamente a una vittoria nel merito: impedisce alla Corte di stabilire definitivamente se l'accertamento, l'imposta o le sanzioni fossero legittimi.
- Le spese possono essere compensate integralmente se le parti raggiungono un accordo in tal senso e lo dichiarano nel processo.
- In una situazione analoga, occorre verificare se la rinuncia sia formalmente valida, se sia stata accettata quando necessario e quali effetti produca sulle decisioni precedenti e sulle spese processuali.
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