Cassazione Civile, Sentenza n. 23250/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti (eredi di Vittorio Aiello) hanno lamentato danni al locale interrato adibito a palestra causati dall'uso improprio come area di sosta/transito del cortile di accesso ai due condominii sovrastanti (nn. 42/A e 42/B). Il Tribunale aveva ordinato lavori di ripristino con ripartizione delle spese; la Corte d'appello ha confermato che le cause dei danni derivavano da carenza di manutenzione e ha ripartito le spese applicando per analogia l'art. 1125 c.c. (50% a carico dei condominii e 50% al proprietario del fondo sottostante, con oneri specifici sul pavimento a carico dei condominii). I ricorrenti hanno impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, l'erronea applicazione dell'art. 1125 c.c. invece della responsabilità ex art. 2051 o 2043 c.c., la mancata motivazione riguardo ai due distinti condominii e la richiesta di rimborso di spese interne.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta l'applicazione, per analogia, dell'art. 1125 c.c. alla fattispecie (soffitto/solaio che funge da copertura del locale interrato e da piano di calpestio del cortile condominiale) e ha confermato la qualificazione dell'area come parte comune/supercondominio fra i due edifici. Ha escluso l'applicabilità esclusiva degli artt. 2051 e 2043 c.c. per la ripartizione delle spese di manutenzione, ha dichiarato inammissibile il motivo relativo al rimborso della fattura n. 18/2006 (valutazione di merito), e ha respinto le censure sulla motivazione della Corte territoriale. Nessuna pronuncia sulle spese di lite nel presente grado (i condominii erano intimati). I ricorrenti sono tenuti, se dovuto, al contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 co.1-quater D.P.R. 115/02 (legge n.228/12).
Norme richiamate
art. 1125 c.c.
Applicata per analogia: le spese di manutenzione e ricostruzione del solaio che separa due piani sovrapposti vanno ripartite per metà tra i proprietari dei due piani; il proprietario del piano superiore sostiene la copertura del pavimento, il proprietario del piano inferiore intonaco, tinta e decorazione del soffitto. Nel caso di cortile-copertura di locali interrati è stata ritenuta applicabile la stessa regola
art. 1117 c.c.
Richiamato per la presunzione di condominialità delle parti comuni: l'area cortilizia è stata ritenuta parte comune/accessoria agli edifici A e B, idonea a configurare una compagine condominiale comune (supercondominio)
art. 1123 c.c.
Richiamato per distinguere il criterio generale di ripartizione delle spese condominiali (proporzionale millesimale) dalle disposizioni speciali (1125) applicabili alla struttura sovrapposta
art. 1126 c.c.
Citato per confrontare ipotesi di utilizzazione particolare di parti comuni; distinto dal caso in cui il solaio funge da copertura-accesso
art. 2051 c.c.
Norma sulla responsabilità per cose in custodia (responsabilità oggettiva); la Corte ha ritenuto non esclusiva la sua applicazione alla ripartizione delle spese di manutenzione quando la porzione è riconosciuta comune
art. 2043 c.c.
Principio generale di responsabilità aquiliana: i giudici hanno escluso che potesse sostituire la disciplina della comunione/condominio per il riparto delle spese di riparazione dovute alla mancata manutenzione delle parti comuni
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Norme di legittimità usate come fondamento delle censure in Cassazione (falsa applicazione di legge e vizio di motivazione/omessa motivazione)
art. 132 c.p.c. comma 2 n.4
Richiamato nella censura sulla presunta nullità per mancanza o insufficienza di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione adeguata e non affetta da vizio
art. 115 c.p.c.
Richiamato in relazione alla prova dei danni e alla valutazione di merito; la Corte ha ritenuto che le questioni di merito non siano sindacabili in Cassazione
art. 13 D.P.R. 115/2002 (comma 1-quater, introdotto dalla legge n.228/2012)
Norma richiamata per l'ulteriore contributo unificato da versare in caso di ricorso proposto dopo il 30.1.2013 e integralmente rigettato
art. 54 co.1 lett. b) D.L. 22/06/2012 n.83 conv. L. 134/2012
Richiamata per la limitazione del sindacato sulla motivazione in Cassazione: controllo ridotto al minimo costituzionale (omessa o apparente motivazione)
Massime di principio
- Se una porzione di superficie esterna (cortile/stradella di accesso) funge anche da copertura/solaio di locali privati sottostanti e risulta accessoria agli edifici sovrastanti, può essere considerata parte comune o appartenente a un "supercondominio": per le spese di manutenzione e ricostruzione si applica per analogia l'art. 1125 c.c.
- Quando l'art. 1125 c.c. è applicabile, la ripartizione delle spese segue lo schema speciale: metà a carico dei proprietari dei due piani sovrastanti/sovrapposti; il proprietario del piano superiore sopporta la copertura del pavimento; il proprietario del piano inferiore sopporta intonaco, tinta e decorazione del soffitto.
- La responsabilità aquiliana (art. 2043 c.c.) o la responsabilità per cose in custodia (art. 2051 c.c.) possono essere rilevanti per accertare il risarcimento del danno, ma non prevalgono sulla disciplina della comunione/condominio che regola il riparto delle spese di manutenzione delle parti comuni; occorre distinguere tra responsabilità per il fatto e criterio di ripartizione degli oneri di riparazione.
- La qualificazione giuridica della porzione (parte comune vs. esclusiva) è cruciale: l'accertamento di condominialità (art.1117 c.c.) determina l'applicabilità della disciplina condominiale anche quando il bene serve contemporaneamente da copertura di proprietà esclusiva sottostante.
- In sede di Cassazione il sindacato sulle questioni di merito e sulla valutazione delle prove è limitato: possono essere censurate soprattutto le false applicazioni di norme e i vizi di motivazione (omessa o apparente motivazione), non la rivalutazione dei fatti.
- I costi per lavori interni strettamente relativi alla parte privata del solaio (intonaco, tinte, decorazioni) sono generalmente a carico del proprietario del locale sottostante, ai sensi dell'applicazione analogica dell'art. 1125 c.c.
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