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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1072/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano che aveva assolto Ramondelli dai reati di minaccia e lesioni per non aver commesso il fatto e aveva, su richiesta dell'imputato, condannato il querelante Cursio alla rifusione delle spese processuali. Il ricorrente deduceva violazione di legge (artt. 542 e 427 c.p.p.) sostenendo che non risultava alcuna colpa nell'esercizio del diritto di querela perché, a suo avviso, le lesioni erano avvenute (certificate dal pronto soccorso) e parte delle dichiarazioni era confermata da un teste oculare; quindi l'esercizio della querela sarebbe stato in buona fede e non censurabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il Giudice di Pace aveva adeguatamente motivato la condanna del querelante alle spese, ravvisando una condotta connotata da colpa nella presentazione della querela, anche in ragione di contraddizioni e varianti nelle dichiarazioni della parte offesa (esposizione di fatti iniziali diversi e menzione in dibattimento di fatti non contenuti nella querela). La Corte ha inoltre confermato l'ammissibilità del ricorso per saltum ai sensi dell'art. 569 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha respinto la richiesta del difensore dell'imputato di una condanna ulteriore alle spese sostenute per la partecipazione al giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 542 c.p.p.

    Consente, in caso di proscioglimento dell'imputato, la condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali se è provata la colpa nell'esercizio del diritto di querela; tale condanna deve però essere preceduta da un motivato giudizio di colpa da parte del giudice.

  • art. 427 c.p.p.

    Norma richiamata nel provvedimento impugnato in relazione alle statuizioni sulle spese (richiami procedurali correlati alla chiusura del processo davanti al giudice di pace).

  • art. 530 comma 2 c.p.p.

    La Procura generale sosteneva che l'assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, escluderebbe la colpa del querelante; la Corte però ha ritenuto che l'assoluzione non impedisce, se la motivazione lo dimostra, di riconoscere la colpa nell'aver esercitato la querela in modo colpevole.

  • art. 576 c.p.p.

    Stabilisce la legittimazione della parte civile a proporre impugnazione (appello) agli effetti civili anche nel procedimento davanti al giudice di pace; la Corte ha richiamato tale principio per confermare la legittimità del gravame del querelante.

  • art. 569 c.p.p.

    Consente l'introduzione del ricorso 'per saltum' in Cassazione in determinate fattispecie; la Corte ha rilevato che il ricorso era proposto con questa modalità, rendendo ammissibile il ricorso per Cassazione nei limiti di legge.

  • art. 606 lett. a), b), c) c.p.p.

    Norme di disciplina dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e di diritto) richiamate come limite alle questioni che possono essere esaminate in Cassazione; la Corte ha ritenuto che il ricorso fosse comunque ammissibile e non fondato.

  • art. 39-bis D.Lgs. 274/2000

    Richiamato dal difensore dell'imputato per sostenere l'inammissibilità del ricorso per cassazione (sosteneva che la sentenza del giudice di pace sarebbe stata impugnabile con appello secondo quella norma); la Corte ha valutato le questioni procedurali e dichiarato comunque il ricorso infondato, senza accogliere l'eccezione come motivo decisivo.

Massime di principio

  • La condanna del querelante alla rifusione delle spese processuali è possibile anche se l'imputato è assolto, ma richiede un motivato accertamento della colpa nell'esercizio della querela da parte del giudice.
  • Contraddizioni sostanziali tra la querela e la testimonianza in dibattimento (inclusa l'introduzione di fatti non menzionati nella querela) possono integrare la colpa del querelante e giustificare la condanna alle spese.
  • L'assoluzione dell'imputato (anche ai sensi dell'art. 530 c.p.p.) non determina automaticamente l'esclusione della responsabilità del querelante; conta la motivazione del giudice sulle modalità e sulla buona fede dell'esercizio della querela.
  • La parte civile/querelante può proporre impugnazioni per gli effetti civili e, in taluni casi, ricorrere 'per saltum' in Cassazione; tuttavia la Corte di legittimità non è il luogo per rivedere libere valutazioni di merito sul materiale probatorio.
  • Se si è querelanti, è importante che la denuncia/querela sia coerente e supportata da elementi obiettivi (certificati medici, testimonianze riscontrabili) per ridurre il rischio di essere ritenuti colpevoli nell'esercizio del diritto di querela e dover sostenere le spese processuali.

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