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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31492/2021 del 03/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'ordinanza di revoca della patente di guida adottata dalla Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie. La destinataria del provvedimento aveva proposto opposizione, accolta dal giudice di pace, che aveva ritenuto applicabile non la revoca ma la sospensione della patente, rideterminando inoltre la durata della sanzione tenendo conto di una misura cautelare già scontata. Il tribunale, in appello, aveva confermato tale decisione. La Regione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 168 ter, comma 2, c.p.c. e dell'art. 224, comma 3, cod. strada, sostenendo in sostanza che il provvedimento amministrativo fosse anteriore alla sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019 e che, quindi, non potesse essere inciso dalla declaratoria di illegittimità costituzionale sopravvenuta. La ricorrente prospettava che la sentenza costituzionale, pur avendo efficacia erga omnes e retroattiva, non avrebbe travolto automaticamente il provvedimento amministrativo, che avrebbe dovuto essere rimosso solo tramite autotutela o sentenza di annullamento, mentre nel caso concreto mancavano i presupposti per una revoca automatica della patente perché non ricorrevano le aggravanti previste dagli artt. 589-bis e 590-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha condiviso la proposta del relatore e ha ritenuto che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 2019, non ricorressero nella specie i presupposti per un provvedimento di revoca automatica della patente. Ha valorizzato il fatto che, in ogni caso, non risultavano le aggravanti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 590-bis c.p. e ha affermato che la declaratoria di incostituzionalità opera ex tunc ed erga omnes, incidendo sui rapporti non esauriti. Tuttavia, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 168 ter, comma 2, c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel motivo di ricorso, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva ai fini dell'inammissibilità.

  • art. 224, comma 3, cod. strada

    Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte osserva che, dopo la pronuncia costituzionale e in mancanza delle aggravanti, non ricorrevano i presupposti per la revoca automatica.

  • art. 222, comma 2, quarto periodo, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    È la disposizione colpita dalla declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla Corte; la sua parte travolta non può essere applicata nei rapporti non esauriti.

  • art. 444 c.p.p.

    È richiamato nella pronuncia della Corte costituzionale come norma relativa all'applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 589-bis c.p.

    È richiamato per individuare i reati di omicidio stradale e le aggravanti rilevanti ai fini della revoca o sospensione della patente.

  • art. 590-bis c.p.

    È richiamato per individuare il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime e le aggravanti che condizionano la misura della patente.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Usato come base procedurale per la proposta del relatore nella fase camerale.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale base del contributo unificato oggetto di eventuale raddoppio.

  • sentenza Corte costituzionale n. 88 del 2019

    La Corte la considera efficace ex tunc ed erga omnes, con incidenza sui rapporti non esauriti e conseguente inapplicabilità della norma travolta nei casi rilevanti.

Massime di principio

  • La declaratoria di illegittimità costituzionale di una norma produce effetti retroattivi ed erga omnes, con conseguente inapplicabilità della disposizione nei rapporti non esauriti in cui essa sia rilevante.
  • Un provvedimento amministrativo fondato su una disciplina successivamente dichiarata incostituzionale non si considera automaticamente travolto in ogni caso, ma la sua permanenza ed efficacia devono essere valutate alla luce degli effetti della pronuncia costituzionale e dell'eventuale rimozione dell'atto.
  • Quando la disciplina sanzionatoria prevede misure diverse in base alla presenza o meno di specifiche aggravanti, la verifica dell'esistenza di tali aggravanti è decisiva per stabilire se possa disporsi la revoca automatica oppure una misura meno grave come la sospensione.
  • In sede di legittimità, il motivo che non supera il vaglio di ammissibilità comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e possibile applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoPrimato del diritto dell'Unione europeaOnere della prova

Testo integrale

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