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Sentenza

Sentenza n. 1917/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto interassessoriale del 7 novembre 2024 n. 1326, recante la definizione del sistema di verifica, delle procedure e dei requisiti per l’autorizzazione e l’accreditamento di strutture sociosanitarie

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assessorati regionali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le cooperative hanno impugnato il decreto interassessoriale sostenendo, in sintesi: la violazione dell’art. 10 della legge regionale n. 21/2014 e della risoluzione della Commissione legislativa Servizi sociali e sanitari del 29 marzo 2017, nonché il difetto di istruttoria, per il mancato coinvolgimento del partenariato e la mancata valutazione delle osservazioni degli operatori; la violazione dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, oltre a travisamento, difetto dei presupposti e difetto assoluto di motivazione, per avere il decreto revocato la disciplina previgente che consentiva alle strutture già iscritte all’Albo regionale di transitare nel nuovo sistema mantenendo i requisiti strutturali originari; la violazione della disciplina sull’accreditamento istituzionale, dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza e degli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), Cost. e degli artt. 106 e 117 TFUE; infine, la violazione della disciplina sui livelli essenziali di assistenza e dell’art. 117 Cost., per la pretesa compromissione dell’erogazione uniforme delle prestazioni di lungoassistenza e delle prestazioni a favore degli anziani non autosufficienti. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di interesse a ricorrere e la tardività delle censure rivolte al contenuto sostanziale del decreto, quale attuazione della disciplina previgente.

La decisione

Il TAR ha riunito i due ricorsi, aventi il medesimo oggetto e fondati su censure sostanzialmente identiche. Ha accolto l’eccezione delle amministrazioni relativa al difetto di interesse e ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili senza esaminare nel merito le censure. Il decreto impugnato è stato qualificato come atto amministrativo generale a contenuto regolamentare, di programmazione e indirizzo, destinato a definire requisiti e procedure per autorizzazione e accreditamento. Secondo il Collegio, gli atti generali e regolamentari non sono normalmente direttamente impugnabili, poiché la lesione diviene attuale, di regola, soltanto con l’adozione dell’atto applicativo; l’impugnazione diretta è ammessa solo quando la disposizione incide immediatamente sulle posizioni soggettive. Nel caso concreto, l’art. 5, comma 3, del decreto rinviava a successivi provvedimenti, da adottare entro dodici mesi e previa definizione del fabbisogno e delle risorse, la disciplina delle modalità di accesso all’accreditamento. Solo tali futuri provvedimenti avrebbero potuto disciplinare concretamente l’adeguamento delle strutture preesistenti ai nuovi requisiti. Il decreto, pertanto, non produceva una lesione immediata e diretta. Le ricorrenti non avevano inoltre dimostrato di essere state destinatarie di procedure sanzionatorie. Quanto alla lamentata scadenza del termine di dodici mesi, il TAR ha rilevato che non era stata proposta un’azione avverso il silenzio, unico strumento processuale idoneo a compulsare l’amministrazione sul mancato esercizio del potere. Ricorsi dichiarati inammissibili; spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, Decreto interassessoriale 7 novembre 2024 n. 1326

    Con successivi provvedimenti, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, previa definizione dei fabbisogni da parte dell’Amministrazione regionale con specifico atto di programmazione, adottato dagli Assessorati per la Salute e per la Famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, con contestuale individuazione delle risorse, saranno definite le modalità per l’accesso all’accreditamento istituzionale delle strutture di cui al presente decreto. Sino alla data di entrata in vigore di detti provvedimenti e, comunque, non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, restano vigenti le procedure di cui alla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22

    La disposizione conferma che il decreto non disciplina ancora in modo concreto e definitivo l’accesso all’accreditamento, rinviando a successivi atti applicativi la definizione delle modalità operative e dell’eventuale adeguamento delle strutture preesistenti.

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La disposizione è stata invocata dalle ricorrenti per contestare la revoca della disciplina previgente, ma il TAR non ha esaminato la censura nel merito, avendo dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di interesse.

  • art. 10 l.r. Sicilia n. 21/2014

    La disposizione è stata invocata quale parametro degli adempimenti procedimentali necessari per l’adozione della disciplina impugnata; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    La disposizione è stata richiamata in relazione all’autorizzazione e all’accreditamento istituzionale; la questione sostanziale non è stata esaminata per l’inammissibilità dei ricorsi.

  • art. 30 DPCM 12 gennaio 2017

    La disposizione è stata invocata con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le prestazioni di lungoassistenza; il TAR non ha deciso la relativa censura nel merito.

  • art. 33, comma 2, lett. c), DPCM 12 gennaio 2017

    La disposizione è stata invocata con riferimento ai livelli essenziali di assistenza per le strutture e prestazioni rivolte ad anziani con demenza; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 31 l.r. Sicilia n. 22/1986

    Il quadro normativo previgente è richiamato in relazione alle procedure rimaste temporaneamente vigenti ai sensi dell’art. 5, comma 3, del decreto impugnato.

Massime di principio

  • Gli atti amministrativi generali e i regolamenti sono normalmente impugnabili insieme all’atto applicativo che concretizza la lesione, poiché l’interesse a ricorrere deve essere attuale e non può fondarsi su una lesione soltanto potenziale o futura.
  • L’impugnazione diretta di un atto generale o regolamentare è ammissibile soltanto quando le sue disposizioni incidono immediatamente e direttamente sulle posizioni soggettive dei destinatari, senza necessità di ulteriori atti applicativi.
  • Quando un atto generale rinvia a successivi provvedimenti la definizione delle modalità operative di accesso a un regime autorizzatorio o di accreditamento, le prescrizioni dell’atto presupposto non sono, di regola, immediatamente lesive delle posizioni degli operatori interessati.
  • La mancata adozione dei successivi provvedimenti attuativi entro il termine previsto deve essere fatta valere, sul piano processuale, mediante l’azione avverso il silenzio, non attraverso l’impugnazione diretta dell’atto generale in assenza di una lesione attuale.
  • L’operatore che impugna un atto generale deve dimostrare una concreta incidenza attuale sulla propria posizione; la mera appartenenza alla categoria regolata dall’atto o la prospettazione di futuri effetti pregiudizievoli non sono sufficienti a radicare l’interesse a ricorrere.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoLegittimazione e interesse a ricorrereTermini e notificazione del ricorso
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazione

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