Sentenza del 24/07/2015 n. 15627 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha contestato la tassazione applicata sulla somma erogata al contribuente al momento del pensionamento mediante capitalizzazione della pensione integrativa aziendale. Secondo la ricorrente, per la parte maturata anteriormente al 1° gennaio 2001 e derivante dal rendimento degli investimenti del fondo, doveva applicarsi l'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale, anziché la tassazione separata prevista per il trattamento di fine rapporto. È stata inoltre denunciata l'insufficiente motivazione della sentenza d'appello, che non aveva esaminato adeguatamente la natura del contratto, dei versamenti e degli eventuali investimenti effettuati dal fondo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e rinviato la causa ad altra sezione della medesima Commissione, anche per la liquidazione delle spese. Il giudice del rinvio dovrà accertare, sulla base delle norme contrattuali, quale parte della somma erogata costituisca capitale e quale parte rappresenti rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato dei contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro. Solo su quest'ultima componente, maturata fino al 31 dicembre 2000, potrà essere applicata l'aliquota del 12,50% prevista dalla legge n. 482 del 1985; la parte restante sarà soggetta a tassazione separata. Per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001 si applica invece integralmente la tassazione separata.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 16 e 17 (T.U.I.R.)
Prevedono il regime di tassazione separata applicabile, in particolare, alle somme assimilabili al trattamento di fine rapporto e alle prestazioni previdenziali erogate in forma capitale. Tale regime resta applicabile alla componente di capitale e, dal 1° gennaio 2001, all'intera prestazione maturata successivamente.
Legge 26 settembre 1985, n. 482, art. 6
Aliquota del 12,50% sulla differenza tra l'ammontare del capitale corrisposto e quello dei premi riscossi, con riduzione del 2% per ogni anno successivo al decimo.
Per gli iscritti a fondi di previdenza complementare aziendale anteriormente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993, l'aliquota del 12,50% si applica, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, esclusivamente al rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato.
D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, art. 13, comma 9
La disciplina introdotta per le prestazioni dei fondi di previdenza complementare con tassazione analoga a quella dei redditi di lavoro è stata riferita agli iscritti successivi all'entrata in vigore del decreto, lasciando per gli iscritti anteriori la necessità di distinguere tra capitale e rendimento.
Legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 11
Ha modificato la disciplina della previdenza complementare, confermando la limitazione temporale della nuova tassazione alle prestazioni degli iscritti successivi all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 124 del 1993.
D.Lgs. n. 47 del 2000
A decorrere dal 1° gennaio 2001 ha eliminato, per le prestazioni maturate successivamente, la distinzione fiscale tra capitale e rendimento, assoggettando tali importi al regime di tassazione separata.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13642 del 2011
Le prestazioni erogate in forma capitale a soggetti iscritti anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993 sono soggette, per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000, a tassazione separata sulla sorte capitale e alla ritenuta del 12,50% sul rendimento.
Il trattamento fiscale dipende dalla composizione effettiva della prestazione: capitale derivante dai contributi da un lato e rendimento netto prodotto dalla gestione sul mercato dall'altro.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla liquidazione in capitale di fondi previdenziali complementari, non è sufficiente qualificare l'intera somma come trattamento previdenziale o come capitale: occorre scomporla nelle componenti di capitale e rendimento.
- Per gli iscritti al fondo anteriormente al D.Lgs. n. 124 del 1993, gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 possono beneficiare dell'aliquota del 12,50% solo se è dimostrato che corrispondono a un rendimento netto derivante dall'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato.
- Il rendimento agevolabile non coincide automaticamente con qualsiasi incremento della posizione individuale o con la differenza tra somma ricevuta e contributi versati: deve essere provata la gestione finanziaria sul mercato, il risultato degli investimenti e il criterio di attribuzione alla posizione del contribuente.
- La parte qualificabile come capitale resta soggetta alla tassazione separata; per gli importi maturati dal 1° gennaio 2001, la prestazione è generalmente assoggettata integralmente a tassazione separata senza distinzione tra capitale e rendimento.
- Il giudice tributario deve svolgere un accertamento concreto sulla documentazione contrattuale, sui versamenti, sulle modalità di investimento del fondo e sui rendimenti effettivamente conseguiti, non potendo fondare la decisione soltanto sulla qualificazione astratta del rapporto.
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