Ordinanza n. 97/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento del Questore di Isernia -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con cui è stato disposto nei confronti del minore interessato il divieto di accedere e/o di stazionare nelle immediate vicinanze dell'esercizio pubblico "-OMISSIS-" sito in -OMISSIS-, dalle ore 18.00 alle ore 08.00 di tutti i giorni della settimana, per la durata di UN ANNO dalla notifica, ai sensi dell'art. 13-bis del D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2020, n. 130.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: divieto di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico, per la durata di un anno, adottato nei confronti di un minore ai sensi dell'art. 13-bis del d.l. 14/2017
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La genitrice, quale esercente la responsabilità genitoriale sul minore destinatario della misura, ha impugnato il provvedimento del Questore e ne ha chiesto cautelarmente la sospensione. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, tra l'altro, l'insufficiente esplicitazione della valutazione prognostica sul rischio per la sicurezza pubblica, la carenza o inadeguatezza degli elementi istruttori posti a fondamento della misura, la rilevanza del diniego di accesso agli atti già autonomamente impugnato e la sproporzione del divieto. La misura era stata adottata dopo una rissa verificatasi all'interno di un locale aperto al pubblico, durante l'esibizione di un rapper, alla quale avevano partecipato diversi avventori e componenti dello staff dell'artista; il minore era stato identificato quale partecipante alla rissa.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di adeguato fumus boni iuris. In sede cautelare ha ritenuto adeguatamente esplicitata, almeno prima facie, la valutazione dinamica e prognostica relativa al pericolo per la sicurezza pubblica, mediante il richiamo alle ragioni di sicurezza e al fatto che l'episodio si era verificato nel fine settimana, in un locale frequentato da numerosi giovani e minorenni. Ha ritenuto puntuali e non meramente congetturali gli elementi istruttori, costituiti dalla comunicazione di notizia di reato della Squadra Mobile e dalle successive indagini, dalle quali risultavano la natura collettiva e violenta della rissa e la partecipazione del minore. Il diniego di accesso agli atti non è stato ritenuto incidente sulla legittimità del provvedimento, che persegue finalità preventive ed è fondato su un'autonoma valutazione amministrativa apparentemente priva di manifesta illogicità o irragionevolezza. La misura non è stata reputata sproporzionata in rapporto alla condotta e al contesto; il divieto di stazionamento è stato tuttavia precisato nel senso che riguarda la sola presenza stazionaria nelle aree di pertinenza del locale e presso gli accessi funzionali allo stesso. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 13-bis d.l. 14/2017, convertito in l. 48/2017
per la durata di UN ANNO dalla notifica
La misura preventiva di divieto di accesso e stazionamento è stata ritenuta, in sede cautelare, astrattamente applicabile alla condotta violenta verificatasi in un esercizio pubblico e non manifestamente sproporzionata.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale per la domanda cautelare incidentale e per la valutazione del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e del minore.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- In sede cautelare, una misura preventiva di divieto di accesso adottata dal Questore può ritenersi sorretta da adeguata motivazione quando esplicita, anche attraverso il riferimento alle ragioni di sicurezza e al contesto dell'episodio, la valutazione prognostica del rischio per la sicurezza pubblica.
- La partecipazione a una rissa con condotte violente all'interno di un locale aperto al pubblico, frequentato anche da minorenni e durante un evento con numerosi partecipanti, può costituire, in sede di delibazione cautelare, un elemento concreto e non meramente congetturale a sostegno di una misura preventiva di divieto di accesso.
- Il provvedimento preventivo di divieto di accesso si fonda su un'autonoma valutazione amministrativa e non richiede necessariamente la definizione del procedimento penale relativo ai fatti presupposti, purché l'istruttoria amministrativa offra elementi puntuali sulla condotta e sul rischio per la sicurezza pubblica.
- Il diniego di accesso agli atti, se autonomamente impugnato, non determina di per sé l'illegittimità della misura preventiva quando questa risulti autonomamente motivata e sorretta da un'istruttoria apparentemente adeguata.
- Il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze di un esercizio pubblico deve essere interpretato restrittivamente, come riferito alla presenza stazionaria nelle aree di pertinenza del locale e presso gli accessi funzionali, non a ogni presenza nell'area più ampia circostante.
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