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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12268/2022 del 04/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato il riesame della misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP di Santa Maria Capua Vetere per fatti di detenzione e spaccio di stupefacenti. Il ricorrente eccepiva: (1) ritardo nella messa a disposizione del fascicolo elettronico da parte della Procura, che avrebbe impedito alla difesa di esaminare le intercettazioni, prive di elenco e catalogazione, e di chiedere trasposizione o audizione; (2) carenza e illogicità della motivazione del Tribunale del riesame in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p., contestando che dalla prova investigativa emergesse una cessione a terzi e sostenendo l'assenza di verifica adeguata delle esigenze cautelari, della loro concretezza e attualità.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività e per deposito avanti ufficio non competente. Il termine di 10 giorni previsto dall'art. 311 c.p.p. decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito; il ricorso era stato depositato dopo tale termine presso un ufficio diverso (Tribunale di Benevento e successivamente pervenuto al Tribunale di Napoli), con conseguente inammissibilità. Perciò il merito delle censure non è stato esaminato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti di legge (art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Stabilisce il termine di 10 giorni per proporre il ricorso per cassazione nelle materie delle misure cautelari personali; il termine decorre dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza e la presentazione deve avvenire alla cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, pena l'inammissibilità

  • art. 582, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato per spiegare che non grava sulla cancelleria l'obbligo di trasmettere gli atti all'ufficio competente e che rileva la data di pervenimento dell'atto all'ufficio competente quale termine utile

  • artt. 273 e 274 cod. proc. pen.

    Norme sul materiale probatorio e sugli atti di indagine (in particolare sulle intercettazioni); il ricorrente denunciava carenze nella gestione e nell'accesso al materiale probatorio, ma tali censure non sono state esaminate per inammissibilità del ricorso

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere delle spese del procedimento a carico della parte che ha proposto il ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Previsione procedurale collegata agli adempimenti da parte della cancelleria a seguito della decisione; la Corte ha rimesso alla cancelleria gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il termine per impugnare le decisioni sulle misure cautelari personali è perentorio: decorre dalla comunicazione/notifica dell'avviso di deposito e va rispettato presentando il ricorso alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza; la presentazione ad uffici diversi comporta il rischio di inammissibilità per tardività
  • L'accesso tardivo o difettoso al fascicolo elettronico e alle intercettazioni deve essere documentato con richieste formali tempestive e, se necessario, impugnato nei modi e tempi previsti; l'eventuale differimento dell'udienza di riesame è rimesso alla discrezionalità del giudice e non sostituisce la necessità di tutela del termine d'impugnazione
  • Se la contestazione è di natura procedurale (es. ritardi nell'accesso agli atti) è essenziale provare l'effettiva lesione del diritto di difesa e dimostrare tempestivi solleciti e richieste di accesso; in mancanza il rimedio può risultare inefficace
  • Le censure di merito (mancanza di prova di spaccio, illogicità della motivazione) non saranno esaminate se il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni procedurali; pertanto è cruciale curare la tempestività e la forma dell'impugnazione prima ancora del merito
  • In caso di inammissibilità del ricorso per colpa nella determinazione della causa, la parte può essere condannata alle spese e a somme a favore della Cassa delle Ammende; valutare sempre il rischio economico di impugnazioni tardive o irregolari
  • Prassi consigliata: notificare e depositare presso l'ufficio competente, conservare prove di avvenute richieste di accesso agli atti e dei solleciti, chiedere formalmente il differimento dell'udienza se l'accesso è impedito e, se necessario, impugnare immediatamente la decisione del tribunale che ha emesso la misura

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