Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20144/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità nella valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (Paolo e Riccardo Di Grazia) ritenuti non autonomi e in parte contraddittori tra loro e con le dichiarazioni del coimputato Salvatore Di Domenico; 2) censura sulla ritenuta sussistenza delle aggravanti di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (metodo mafioso e agevolazione) ritenute fondate su mere deduzioni presuntive; 3) errata applicazione della continuazione, per assenza di elementi che dimostrino plurime occasioni di estorsione da parte del Sacco; 4) illogicità e sproporzione dell'aumento di pena per continuazione interna (tre mesi) senza adeguata motivazione; 5) mancata motivazione in ordine alla concessione delle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e richiesta di riconoscimento nella massima estensione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei motivi, la Corte ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze del ricorrente: 1) le dichiarazioni di Paolo e Riccardo Di Grazia sono state ritenute attendibili e non facilmente riducibili a testimonianze de relato, essendo Paolo capo del clan con conoscenza diretta degli esecutori; le apparenti divergenze con le dichiarazioni di Di Domenico non inficiano il raccordo sul nucleo essenziale dei fatti; 2) le aggravanti di metodo mafioso e di agevolazione sono state logicamente fondate sulla tipicità delle modalità estorsive e sulla destinazione del provento alle casse del clan; 3) la continuazione è correttamente applicata in ragione della partecipazione ripetuta del Sacco al "giro" estorsivo, non essendo decisivo il computo esatto delle volte; 4) l'aumento di pena di tre mesi è stato considerato contenuto e proporzionato (anche in relazione al lungo arco temporale contestato), e la motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p. è ritenuta sufficiente; 5) il diniego delle attenuanti generiche è motivato con riferimento alla gravità dei fatti e al ruolo non marginale dell'imputato, giudizio di fatto non sindacabile in cassazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Indica il vizio di motivazione come possibile motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i censure sulla motivazione e le ha ritenute manifestamente infondate quando la motivazione di merito è risultata logica e congrua.

  • art. 616, comma 1 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso: la Corte ha applicato questa norma condannando il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 416-bis.1 c.p.

    Prevede le aggravanti relative all'utilizzo del metodo mafioso e all'agevolazione di associazione mafiosa; la Corte ha ritenuto che, in un territorio con organizzazione mafiosa radicata, anche riferimenti impliciti o modalità tipiche possono integrare il metodo mafioso e che l'agevolazione può desumersi dalla destinazione dei proventi al clan e dalle modalità dell'azione.

  • art. 62-bis c.p.

    Regola le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ricordato che la valutazione delle attenuanti è giudizio di fatto del giudice di merito e basta che la sentenza richiami gli elementi ritenuti decisivi per sostenere l'esclusione o il riconoscimento.

  • art. 133 c.p.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto sufficiente il richiamo a tali criteri per giustificare l'aumento di pena, specie quando la pena risultante sia prossima al minimo edittale.

  • art. 81 c.p.

    Norma sul divieto di cumulo materiale delle pene e il rispetto del rapporto di proporzione; richiamata dalla Corte quale parametro di verifica quando si quantificano aumenti di pena per reati in continuazione.

  • Giurisprudenza (Sez. U, Pizzone, n. 47127/2021)

    Principio secondo cui il giudice deve motivare distintamente gli aumenti di pena per i reati satellite, con un grado motivazionale correlato all'entità degli aumenti; tuttavia, in concreto la motivazione può essere attenuata se la pena risultante è vicina al minimo.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori di giustizia possono reciprocamente riscontrarsi e formare prova valida, purché vi sia concordanza sul nucleo essenziale dei fatti e siano valutate insieme ad altri elementi di prova; divergenze su particolari irrilevanti non inficiano automaticamente l'attendibilità.
  • Per escludere che una testimonianza sia meramente de relato occorre dimostrare in modo concreto che il dichiarante ha riferito esclusivamente notizie apprese da altri; la mera delega di compiti nell'organizzazione non implica automaticamente conoscenza solo di seconda mano.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta anche quando il riferimento al potere dell'associazione è implicito o si desume dalle modalità dell'azione in un territorio in cui l'organizzazione è storicamente radicata; l'agevolazione mafiosa richiede valutazione del dolo specifico e dell'idoneità oggettiva del fatto a favorire il sodalizio.
  • La configurazione della continuazione può fondarsi sulla partecipazione ripetuta e stabile al medesimo disegno criminoso; non è sempre necessario provare puntualmente il numero di singole manifestazioni del reato se risulta il carattere ripetuto e univoco dell'attività delittuosa.
  • Nella determinazione degli aumenti di pena per reati in continuazione, il giudice deve motivare ma il livello di dettaglio richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento: aumenti contenuti e pene finali prossime al minimo richiedono motivazione meno analitica.
  • La valutazione sulle attenuanti generiche è sostanzialmente un giudizio di fatto del giudice di merito e, se adeguatamente ancorato a elementi decisivi (es. gravità del fatto, ruolo dell'imputato), difficilmente è sindacabile in cassazione; chi chiede le attenuanti deve indicare e provare elementi idonei a scalfire la gravità attribuita dal giudice.
  • In casi basati su dichiarazioni di collaboratori, la difesa dovrebbe puntare a mostrare contraddizioni sul nucleo essenziale, l'assenza di elementi di riscontro e la possibile influenza reciproca delle dichiarazioni per ottenere successo in sede di legittimità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.