Ordinanza n. 596/2026 - L'aquila, Sezione 1
per il risarcimento dei danni, subiti dai ricorrenti in qualità di eredi del Colonnello -OMISSIS-, deceduto in data 1° ottobre 2012, per -OMISSIS- oggetto di riconoscimento di causa di servizio con decreto n. -OMISSIS-, e con successivo decreto di riconoscimento dello status di vittima del dovere, n. -OMISSIS-;
Sintesi
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La controversia
Gli eredi di un colonnello dell'Esercito Italiano hanno chiesto il risarcimento, iure hereditario, dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti dal militare in relazione a infermità e al successivo decesso, ricollegati alle modalità di svolgimento degli incarichi e delle missioni di servizio, anche all'estero. La domanda è stata fondata, cumulativamente, sulla responsabilità contrattuale della pubblica amministrazione, con riferimento agli obblighi di tutela delle condizioni di lavoro, sulla responsabilità extracontrattuale e sulla responsabilità civile da reato, nonché sulla responsabilità vicaria per le condotte della dirigenza. I ricorrenti hanno inoltre chiesto l'ammissione di prova testimoniale, l'esibizione di documenti e una verificazione o consulenza tecnica d'ufficio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la causa non fosse ancora matura per la decisione e ha riservato ogni valutazione sulle questioni di rito, di merito e sulle spese. Ha disposto un adempimento istruttorio a carico del Ministero della Difesa, ordinando il deposito entro novanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza di una dettagliata relazione e della relativa documentazione. L'istruttoria dovrà riguardare gli incarichi e le missioni svolti dal militare, l'evoluzione della sua patologia e i pagamenti effettuati in favore degli eredi a vario titolo, con particolare riferimento alle somme corrisposte per causa di servizio, speciale elargizione e status di vittima del dovere. L'udienza di prosecuzione sarà fissata dal Presidente. Il giudice ha inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
art. 63 c.p.a.
assumere eventuale prova testimoniale in forma scritta ai sensi dell’art. 63 c.p.a.
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale base per la richiesta di prova testimoniale scritta; il TAR non decide espressamente su tale richiesta nell'ordinanza.
art. 66 c.p.a.
richiedere verificazione ex art. 66 c.p.a.
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale base per la richiesta di verificazione; il TAR non decide espressamente su tale richiesta.
art. 67 c.p.a.
e/o CTU ex art. 67 c.p.a.
La disposizione è richiamata dai ricorrenti quale base per la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio; il TAR non decide espressamente su tale richiesta.
artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.
prima a titolo di responsabilità contrattuale, ex artt. 1218, 1223 e 1453 c.c.
Sono richiamati dai ricorrenti a fondamento della domanda risarcitoria contrattuale; l'ordinanza non formula una valutazione di merito.
art. 2087 c.c.
con riferimento all’art. 2087 c.c.
È richiamato quale fondamento dell'obbligo datoriale di tutela delle condizioni di lavoro; l'ordinanza non decide sulla sua applicazione.
artt. 2043 e 2059 c.c.
ex artt. 2043 e 2059 c.c.
Sono richiamati dai ricorrenti a fondamento della responsabilità extracontrattuale e del risarcimento del danno non patrimoniale; non sono oggetto di valutazione definitiva.
artt. 2050 e 2051 c.c.
ex artt. 2050 c.c., piuttosto che 2051 c.c.
Sono invocati alternativamente dai ricorrenti per la responsabilità da attività o cose; l'ordinanza non prende posizione sulla loro applicabilità.
artt. 589 e 590 c.p.
responsabilità civile da reato – ex artt. 589 e 590 c.p.
Sono richiamati in relazione alla responsabilità civile derivante da reato; la questione resta impregiudicata.
artt. 1228 e 2049 c.c.
responsabilità vicaria ex artt. 1228 e 2049 c.c.
Sono richiamati per la responsabilità della pubblica amministrazione per condotte della dirigenza; l'ordinanza non decide la questione.
art. 28 Cost.
È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità dei funzionari e dell'amministrazione; ogni valutazione è riservata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l'oscuramento delle generalità in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute e all'oscuramento dei dati sanitari.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la decisione della domanda risarcitoria richiede una ricostruzione puntuale degli incarichi svolti, delle condizioni patologiche e dei pagamenti già ricevuti dal danneggiato o dai suoi eredi, il giudice amministrativo può disporre un'istruttoria documentale a carico dell'amministrazione prima di decidere nel merito.
- In una controversia risarcitoria relativa a infermità o decesso di un militare, la verifica delle somme già corrisposte per causa di servizio, speciale elargizione o status di vittima del dovere costituisce un elemento istruttorio rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda e della determinazione dell'eventuale pregiudizio risarcibile.
- Un'ordinanza istruttoria che dispone acquisizioni documentali e riserva ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese non definisce la responsabilità dell'amministrazione né attribuisce prevalenza processuale definitiva a una delle parti.
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