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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20206/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorsi per cassazione avverso la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi: la parte civile Russomanno contestava la declaratoria di prescrizione del reato di usura relativo al 2005 e chiedeva che tale reato fosse considerato in continuazione con fatti del 2010 (non prescritti), oltre a censurare l'apprezzamento della continuazione rispetto ad altri episodi; l'imputato Nesta contestava la determinazione dell'aumento di pena per continuazione (sei mesi di reclusione oltre multa) rispetto alla pena-base già irrevocabile e la negazione delle circostanze attenuanti generiche e della loro prevalenza sulle aggravanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi: quelli della parte civile per difetto di concreto interesse rispetto ai primi due motivi e per manifesta infondatezza del terzo; quello dell'imputato per manifesta infondatezza e difetto di specificità dei motivi. È stata confermata la ragionevolezza della motivazione della Corte d'appello in tema di prescrizione e di riconoscimento della continuazione e la congruità della dosimetria dell'aumento per continuazione sulla base dei parametri dell'art. 133 c.p. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende; le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Usato per individuare i vizi censurabili in cassazione (lett. b, c, e) e per enunciare i motivi di illegittimità, genericità o difetto di specificità dei motivi di ricorso; la Corte lo applica per valutare manifesta infondatezza e difetto di specificità.

  • art. 586 cod. proc. pen.

    Richiama il requisito dell'interesse concreto ad impugnare per la parte civile: l'accoglimento del ricorso deve produrre un vantaggio materiale, non solo morale.

  • art. 576 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come titolo per il ricorso della parte civile per la tutela dei soli interessi civili; la Corte verifica l'esistenza dell'interesse concreto previsto da tale rimedio.

  • art. 81 cod. pen.

    Norma sulla continuazione: la Corte valuta il vincolo di continuazione tra reati in base all'unitarietà dell'azione/ideazione e ai criteri giurisprudenziali (cronologia, omogeneità, modalità, ecc.).

  • art. 133 cod. pen.

    Parametri per la determinazione della pena; la Corte territoriale ha richiamato questi criteri per motivare l'aumento della pena per continuazione e per il rigetto delle attenuanti generiche.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha ravvisato profili di colpa e ha disposto il versamento di una somma equitata.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamate per le conseguenze processuali dell'inammissibilità e per i rimedi e regole procedurali applicabili; la sentenza usa tali riferimenti per dichiarare inammissibili i ricorsi.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen.

    Norme substantive richiamate dalla parte civile in relazione alla valutazione della prescrizione e della responsabilità penale, oggetto di valutazione e interpretazione nella motivazione della Corte.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Usato come richiamo formale per la presentazione dei motivi di impugnazione in cassazione.

Massime di principio

  • La parte civile in Cassazione deve provare un interesse concreto e materiale all'accoglimento del ricorso: se la situazione patrimoniale e le condanne civili restano immutate l'appello civile può essere dichiarato privo di interesse e inammissibile.
  • Il riconoscimento della continuazione (art. 81 c.p.) si valuta sulla 'unitaria ideazione' iniziale: la cronologia tra i fatti è elemento centrale e, se i fatti sono distanziati nel tempo senza altri indici unificanti, è difficile riconoscere la continuazione.
  • La misura dell'aumento di pena per continuazione deve essere adeguatamente motivata con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.; ricorsi generici che non affrontano specificamente la motivazione svolta dal giudice del merito sono destinati all'inammissibilità per difetto di specificità o manifesta infondatezza.
  • La mera riproposizione di censure già esaminate e motivate dal giudice di merito, senza nuove argomentazioni, non supera il controllo di legittimità: la Corte di cassazione non è un terzo grado di merito.
  • Quando i ricorsi sono manifestamente infondati o privi di interesse concreto, la Corte può condannare i ricorrenti alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è necessario valutare con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di proporre ricorso.

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