Sentenza del 21/09/2020 n. 19633 - Corte di Cassazione
Tributi doganali - Accertamento - Sanzioni - Cumulo giuridico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della classificazione doganale della merce importata (bolletta IMZ 4240/R del 16/12/2010) dichiarata come NC 4002 9900 00 (gomma sintetica) ma, secondo analisi di laboratorio, riconducibile a NC 3904 6990 99 (fluoroelastomero FKM) con conseguente recupero dei dazi e irrogazione di sanzioni. Le contribuenti chiedevano il riconoscimento della buona fede/legittimo affidamento (art. 220 CDC), la non contabilizzazione ex art. 239 CDC, l'esimente ex art. 303 TULD, l'inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza normativa e, comunque, il riconoscimento del cumulo giuridico (continuazione) per le sanzioni
La decisione
Il ricorso incidentale delle contribuente (sulla fondatezza della pretesa classificatoria e sulle esimenti) è stato rigettato: la CTR aveva correttamente ritenuto provata la natura FKM della merce in base ad analisi di laboratorio e disatteso le eccezioni di buona fede e incertezza normativa. Sul punto sanzionatorio, la Corte di cassazione ha accolto il motivo dell'Agenzia relativo all'erronea applicazione dell'istituto della "continuazione" (art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997) alle sanzioni doganali, ritenendolo inapplicabile perché postula violazioni "commesse in periodi d'imposta diversi", nozione estranea alla materia doganale dove ogni operazione è autonoma. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, la Corte ha rigettato l'originario ricorso della contribuente nei limiti indicati. Z. Srl e I. Spa sono condannate alle spese di legittimità; le spese di merito compensate
Norme richiamate
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
"commesse in periodi d'imposta diversi"
La norma regola la continuazione (cumulo giuridico) per violazioni commesse in periodi d'imposta diversi; la Corte ha ritenuto la nozione di "periodo d'imposta" estranea alla materia doganale, dunque l'istituto non è applicabile alle sanzioni doganali
Reg. n. 2658/87/CEE (nomenclatura tariffaria)
"I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purché queste non contrastino col testo di dette voci e note"
Applicata correttamente dalla CTR per determinare la classificazione della merce sulla base del testo delle voci e delle note esplicative, non sui titoli indicativi
Reg. n. 861/2010/UE
Citato nella discussione sulla classificazione; la Corte ha ritenuto che non sia stata applicazione retroattiva del regolamento ma corretta applicazione delle regole interpretative vigenti ratione temporis
art. 220 CDC
Prevede che non si proceda alla contabilizzazione a posteriori dei dazi solo se ricorrono tre condizioni cumulative (errore delle autorità, errore non ragionevolmente rilevabile dal debitore in buona fede, rispetto delle prescrizioni da parte del debitore). La Corte ha ritenuto che tali condizioni non ricorressero perché mancava un comportamento 'attivo' dell'Amministrazione che avallasse la classificazione, e sussisteva negligenza del contribuente
art. 239 CDC
Invocato dalle contribuente per evitare la contabilizzazione; la Corte ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la sua applicazione nella fattispecie
art. 5 d.lgs. n. 472/1997
Stabilisce la presunzione di colpa/negligenza imputabile al soggetto che ha commesso l'atto e grava su di lui l'onere di provare il contrario; la Corte ha ritenuto insoddisfatto l'onere probatorio delle contribuente
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
Riguarda l'incertezza normativa oggettiva come esimente; la Corte ha ritenuto assente l'incertezza oggettiva e che mancasse la dovuta diligenza del contribuente (es. richiesta di ITV)
art. 303 TULD
Invocato come possibile esimente; la Corte ha escluso l'applicazione perché la bolletta non indicava il nome commerciale preciso della merce (solo 'gomma sintetica')
art. 10, comma 1, L. n. 212/2000
Norma sulla buona fede del contribuente; la Corte ha ritenuto non provati i presupposti per l'esimente invocata
art. 2697 c.c.
Regola il criterio della prova; la Corte ha ritenuto che la CTR abbia adeguatamente valutato le prove (analisi di laboratorio) e non abbia violato l'onere probatorio
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione a censure di nullità per insufficiente motivazione: la Corte ha escluso la nullità ritenendo la motivazione sufficiente
Massime di principio
- In materia doganale ogni singola operazione di importazione/esportazione è autonoma e 'l'imposta è d'atto': pertanto la nozione di "periodo d'imposta" prevista per la continuazione (art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997) non è applicabile alle sanzioni doganali
- Il cumulo giuridico può ancora trovare applicazione in ambito doganale attraverso le altre forme previste dall'art. 12 (concorso formale, concorso materiale, progressione) se ne ricorrono i presupposti, ma non tramite la continuazione basata su periodi d'imposta diversi
- Per ottenere l'esimente della buona fede/legittimo affidamento è necessario che sia l'Amministrazione ad aver concretamente determinato il legittimo affidamento (comportamento attivo e specifico), non è sufficiente il mero sdoganamento
- L'onere probatorio grava sul contribuente per dimostrare l'assenza di colpevolezza/negligenza; la mera indicazione generica in bolletta ('gomma sintetica') senza indicazione commerciale precisa espone al rischio di riclassificazione
- L'incertezza normativa va dimostrata come oggettiva e il contribuente deve aver adottato la diligenza richiesta (es. richiesta di ITV) per potersi avvalere dell'esimente; la semplice affermazione di incertezza non basta
- Gli atti e gli orientamenti internazionali (es. pareri OMD, accordi OMC) possono avere rilevanza interpretativa ma non prevalgono se inconciliabili con il testo vincolante della voce della nomenclatura doganale
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