Sentenza n. 1593/2026 - Napoli, Sezione 8
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO formatosi sulla Sentenza n. 7181/2024 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro nel giudizio RG n. 3160/2024, pubblicata in data 30/10/2024, e notificata il 05/11/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., per ottenere l'attuazione della sentenza civile passata in giudicato, con la quale era stato accertato il diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui, per complessivi 1.000 euro, mediante la carta elettronica del docente. Ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'amministrazione all'adempimento, con corresponsione degli accessori di legge, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e tempestiva l'azione di ottemperanza, accertando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'amministrazione e che era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere decorso senza colpa del ricorrente, il Ministero deve comunque erogare il controvalore pecuniario del beneficio, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo; l'amministrazione non può avvantaggiarsi della propria inerzia. Il Collegio ha nominato sin d'ora un dirigente della DGOSV quale commissario ad acta, senza compenso e con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere agli stanziamenti, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento della spesa. Ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di lite, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di agire davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformazione.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Risultano rispettate le disposizioni sui termini e sul rito camerale applicabili al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione e integra, nel caso esaminato, una condizione per l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto dal giudicato civile.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un obbligo di una pubblica amministrazione di attribuire una prestazione o un beneficio al privato.
- Quando il giudicato impone l'attribuzione di un beneficio fruibile entro un determinato periodo e tale periodo decorre per effetto dell'inerzia dell'amministrazione, l'amministrazione non può avvantaggiarsi del proprio inadempimento: ove la prestazione originaria non sia più concretamente fruibile, deve erogarne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
- Nell'ambito del giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante un obbligo pecuniario della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
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