Sentenza n. 1458/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento A) dell’informativa antimafia interdittiva del Prefetto di Caserta Prefettura Caserta - Antimafia - Prot. Uscita n. -OMISSIS-, in danno della impresa -OMISSIS- recante la sussistenza del pericolo del condizionamento mafioso da parte della criminalità organizzata e tendente a condizionare le scelte e gli indirizzi aziendali; B) Del provvedimento emesso dalla Prefettura di Caserta e recante l’avviso di avvio del procedimento propedeutico al rilascio della Interdittiva Antimafia; C) Di tutti gli atti presupposti e tra questi: - della Nota della Questura di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della Nota del Comando Provinciale dei Carabinieri di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della Nota del G.I.C.O. della Guardia di Finanza di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della Relazione redatta dai rappresentanti delle forze dell’ordine incaricate di procedere alle verifiche nei confronti della società -OMISSIS-; - della Nota della Direzione Investigativa Antimafia di Caserta di cui si ignorano estremi e contenuto; - della segnalazione del CED del Dipartimento della P.S. del Ministero dell’Interno; - della relazione del GIA (Gruppo Ispettivo Antimafia) di cui si ignorano estremi e contenuto; - delle risultanze e verbale ispettivo effettuato dal GIA presso la sede legale della ricorrente; D) Di tutti gli atti collegati connessi e consequenziali, ivi compresi: -il d.lg.vo n°159/2011 e la circolare del Ministero dell’interno n.-OMISSIS- Uff.-OMISSIS-; G) di ogni altro atto propedeutico, successivo o connesso ai detti provvedimenti nonché del provvedimento mancato
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa, già destinataria di precedenti informative interdittive emesse dalla Prefettura di Napoli, ha impugnato la nuova interdittiva adottata dalla Prefettura di Caserta sostenendo che essa costituisse una conferma acritica e inattuale dei precedenti provvedimenti. Ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, mancata considerazione delle sopravvenienze e delle misure di self-cleaning, irrilevanza degli elementi valorizzati ai fini antimafia e assenza di una concreta attuale individuazione delle interferenze criminali. In particolare, ha rappresentato il mutamento dell'assetto societario, l'estromissione dell'amministratore precedentemente controindicato, la nomina di professionisti estranei alla gestione passata, la trasformazione societaria, il trasferimento della sede, il riassetto delle partecipazioni e l'interruzione dei rapporti con precedenti consulenti. Ha inoltre sostenuto che il mero rapporto parentale non potesse dimostrare la continuità del rischio infiltrativo e che dovessero essere applicate, in luogo dell'interdittiva, le misure di prevenzione collaborativa previste dall'art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011, in ragione dell'occasionalità dell'agevolazione e dell'estromissione del soggetto controindicato.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In sede di aggiornamento dell'interdittiva, il Prefetto deve concentrarsi sui fatti nuovi e ulteriori e l'impresa ha l'onere di allegare e documentare le sopravvenienze idonee a superare l'originaria prognosi di rischio. Nel caso concreto tale onere non è stato assolto: le modifiche gestionali e organizzative non hanno determinato una discontinuità sostanziale, reale, netta e irreversibile rispetto al passato. È rimasta rilevante la sostanziale continuità della compagine sociale familiare, con il capitale concentrato in familiari del precedente amministratore controindicato, nonché la persistenza di cointeressenze economiche e rapporti con altra società collegata ai medesimi soggetti. Il richiamo alla precedente sentenza del TAR è stato ritenuto pertinente, poiché lo scenario familiare e indiziario non risultava significativamente superato e il tempo trascorso dall'ultima interdittiva era breve. Non è stato ravvisato alcun difetto di motivazione o di istruttoria: la Prefettura aveva esaminato le sopravvenienze e motivato adeguatamente la persistenza di elementi sintomatici di possibile permeabilità mafiosa. Il giudice ha inoltre ribadito che il sindacato sulla discrezionalità prefettizia non può sostituire la valutazione amministrativa e che il pericolo infiltrativo può essere fondato su una prognosi probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, senza necessità di certezza penale. È stata respinta anche la censura relativa all'art. 94-bis, poiché il carattere continuativo dei legami familiari, personali ed economici escludeva l'occasionalità dell'agevolazione. Spese compensate per la delicatezza e specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. n. 159/2011
L'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia impone la verifica dei fatti nuovi e sopravvenuti idonei a superare l'originaria prognosi di rischio infiltrativo.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. n. 159/2011
La disposizione è richiamata in relazione alle osservazioni e all'audizione dell'impresa nel procedimento prefettizio.
art. 94-bis d.lgs. n. 159/2011
Le misure di prevenzione collaborativa sono applicabili quando ricorra un'agevolazione occasionale; esse sono state ritenute non praticabili in presenza di legami continuativi e strutturali con soggetti controindicati.
art. 416-bis, comma 1, c.p.
È richiamato quale aggravante contestata al precedente amministratore nell'ambito degli elementi indiziari posti a fondamento della prognosi antimafia.
Massime di principio
- Nel procedimento di aggiornamento di un'informativa antimafia, il Prefetto deve esaminare i fatti nuovi e ulteriori, mentre l'impresa deve allegare e documentare le sopravvenienze che assume idonee a superare l'originaria prognosi di infiltrazione.
- Le modifiche formali dell'assetto gestionale o societario non sono sufficienti a superare un'interdittiva antimafia quando permanga una compagine familiare sostanzialmente invariata, concentrata in soggetti legati al precedente amministratore controindicato, e persistano rapporti personali o economici con l'ambiente criminale di riferimento.
- Il giudizio prefettizio di pericolo di infiltrazione mafiosa può fondarsi su una prognosi induttiva e probabilistica, secondo il criterio del più probabile che non, senza richiedere il grado di certezza probatoria proprio dell'accertamento penale.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'interdittiva antimafia riguarda l'ampiezza, la rilevanza e la coerenza del quadro indiziario e della prognosi prefettizia, ma non consente la sostituzione della valutazione giudiziaria a quella discrezionale dell'autorità amministrativa.
- Le misure di prevenzione collaborativa non sono dovute quando gli elementi sintomatici evidenziano un'agevolazione non occasionale, ma una possibile influenza mafiosa stabile e continuativa connessa alla struttura familiare, ai rapporti personali e alle cointeressenze economiche dell'impresa.
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