Cassazione Penale, Ordinanza n. 02147/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la sua responsabilità per ricettazione. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo che i supporti CD oggetto di imputazione sarebbero stati acquistati e poi masterizzati da lui. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era una mera reiterazione delle doglianze già proposte in appello, priva di specificità e non idonea a confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle attenuanti generiche; anche questa doglianza è stata ritenuta manifestamente infondata perché la Corte territoriale aveva valorizzato i precedenti penali della stessa specie e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Nel ricorso si è inoltre invocata la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, ma la Corte ha escluso di poterla dichiarare in presenza di un ricorso inammissibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla responsabilità perché meramente riproduttive e non specifiche, e infondato il motivo sulle attenuanti generiche. Ha inoltre escluso la possibilità di dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, poiché l'inammissibilità del ricorso impedisce la formazione di un valido rapporto di impugnazione.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma di riferimento per il delitto di ricettazione; la Corte richiama la sussistenza dell'elemento soggettivo in presenza di assenza di una concreta e credibile giustificazione sulla provenienza lecita dei beni.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro di valutazione per il diniego delle attenuanti generiche, con valorizzazione dei precedenti penali della stessa specie e dell'assenza di elementi favorevoli.
art. 62-bis c.p.
La Corte conferma il diniego delle attenuanti generiche ritenendo sufficiente la motivazione fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
art. 606 c.p.p.
È evocato implicitamente quale parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte rileva che le doglianze non sono formulate in modo specifico e consentito in cassazione.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è ammissibile il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico e argomentato con la motivazione della sentenza impugnata.
- Nel delitto di ricettazione, la mancanza di una concreta e plausibile giustificazione sulla provenienza dei beni può costituire un indice rilevante della consapevolezza della loro provenienza illecita, se valorizzata insieme agli altri dati del caso concreto.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la declaratoria di una causa estintiva sopravvenuta, come la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata, perché non si instaura un valido rapporto di impugnazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02088/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02089/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02090/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02094/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02095/2026 del 20/01/2026
- ordinanza_penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 02096/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →