Cassazione Penale, Sentenza n. 28799/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e, in parziale riforma, in appello per due episodi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato e per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a tali delitti. Secondo la ricostruzione della sentenza, egli avrebbe svolto il ruolo di autista per gli spostamenti connessi ai trasporti di migranti, avrebbe recuperato i migranti al rientro dalla traversata in due occasioni (10 e 20 ottobre 2016) e avrebbe acquistato un gommone per conto del sodalizio. Con il ricorso per cassazione ha dedotto violazione degli artt. 51, 54 e 416 c.p. e vizio di motivazione: ha sostenuto che le condotte fossero scriminate perché compiute su impulso e sotto il contatto con la polizia giudiziaria, che lo avrebbe indotto a mettersi a disposizione della banda per ragioni investigative; ha contestato, inoltre, la sussistenza del reato associativo, negando sia l'elemento oggettivo sia quello soggettivo, e ha prospettato anche lo stato di necessità come causa di giustificazione. Ha insistito infine per l'annullamento della sentenza, con o senza rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso che potesse operare la scriminante dell'adempimento di un dovere ex art. 51 c.p., perché nel caso concreto mancava un ordine legittimo dell'autorità e, comunque, la condotta dell'imputato non si era limitata a controllo o osservazione, ma aveva dato un contributo causale diretto ai reati. Ha altresì escluso che vi fosse un errore scusabile sull'esistenza di un ordine o una copertura investigativa, trattandosi al più di errore di diritto non rilevante, e ha respinto anche la tesi dello stato di necessità, prospettata solo in cassazione. Quanto al reato associativo, la Corte ha ritenuto logicamente e giuridicamente corretta la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato le ammissioni dell'imputato e il suo stabile inserimento operativo nel sodalizio. Il ricorso è stato quindi rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 51 c.p.
La scriminante dell'adempimento di un dovere richiede un ordine legittimo dell'autorità; non copre condotte che abbiano diretta efficacia causale nella commissione del reato, né un preteso ruolo di infiltrato che, nei fatti, si traduca in partecipazione operativa al delitto.
art. 54 c.p.
La scriminante dello stato di necessità è stata evocata dalla difesa, ma la Corte non l'ha ritenuta configurabile nel caso concreto.
art. 416 c.p.
La partecipazione ad associazione per delinquere è stata ritenuta correttamente affermata sulla base di condotte operative e di stabile messa a disposizione del sodalizio, non essendo sufficiente la pretesa finalità investigativa allegata dalla difesa.
art. 616 c.p.p.
In caso di rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 5 c.p.
L'eventuale errore prospettato dalla difesa è stato qualificato, in sostanza, come errore di diritto non scusabile, non incidente sulla punibilità.
Massime di principio
- La scriminante dell'adempimento di un dovere può operare solo quando l'agente agisca in esecuzione di un ordine legittimo e la sua condotta resti confinata ad attività di controllo, osservazione o contenimento del reato altrui; se invece egli contribuisce causalmente alla realizzazione del fatto, la scriminante non è applicabile.
- La pretesa qualifica di informatore o infiltrato non esclude la responsabilità penale quando il soggetto si inserisca stabilmente nell'organizzazione criminale e svolga attività operative che agevolano la consumazione dei reati.
- L'errore sulla liceità della propria condotta, fondato sull'idea di essere coperti o autorizzati dall'autorità, se non riguarda elementi costitutivi del reato ma il divieto giuridico del comportamento, si risolve in errore di diritto e non esclude la punibilità.
- La partecipazione ad associazione per delinquere può essere desunta da un apporto stabile e consapevole al sodalizio, non essendo necessario un formale inserimento, purché emerga la volontà di contribuire all'attuazione del programma criminoso.
- La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova quando la motivazione di merito sia congrua e logicamente coerente; il ricorso che si limiti a proporre una lettura alternativa degli elementi istruttori è destinato al rigetto.
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