Sentenza n. 12204/2026 - Roma, Sezione 3T
per l'ottemperanza della Sentenza del Tribunale di Cassino n. 96/2025, pubbl. il 27/01/2025, RG n. 1801/2023, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino n. 96/2025, relativa all'attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per euro 500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inadempimento dell'Amministrazione rispetto alla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Cassino, sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad attivare in suo favore la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, della l. 107/2015, per l'importo di euro 500,00. L'Amministrazione si è costituita con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso. Ha precisato che l'ottemperanza di una sentenza del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ha carattere meramente esecutivo e deve limitarsi ad accertare l'eventuale comportamento omissivo o elusivo dell'Amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato né svolgere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione. Nel caso concreto, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, l'Amministrazione non ha dimostrato né chiarito la corretta esecuzione della pronuncia, sicché il TAR ha accertato l'inottemperanza e ha condannato il Ministero a dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale del Ministero competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre accessori, per spese processuali.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, c.p.a.
l'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza finalizzata a imporre alla pubblica amministrazione l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata quale base del giudizio di ottemperanza e delle misure esecutive adottate dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Prevede il beneficio economico oggetto del giudicato civile, che l'Amministrazione era tenuta ad attivare in favore della ricorrente per euro 500,00.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione, quando questa non adempia all'obbligo di conformarsi al decisum.
- Quando l'ottemperanza riguarda una pronuncia del giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il giudizio amministrativo ha carattere meramente esecutivo: il giudice deve limitarsi ad accertare un comportamento omissivo o elusivo dell'amministrazione, senza integrare il contenuto del giudicato o compiere accertamenti di merito propri del giudizio di cognizione.
- A fronte dell'allegazione specifica dell'inadempimento del giudicato, la mancata produzione da parte dell'amministrazione di chiarimenti o indicazioni sulla corretta esecuzione consente di accertare l'inottemperanza secondo i principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando un termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi e prevedendo la possibilità di superare il dissenso di altre amministrazioni coinvolte.
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