Ordinanza n. 471/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del verbale di ritiro cautelare di armi e munizioni, e del porto d’armi n. -OMISSIS--P rilasciato dalla Questura di Lodi in data 29/08/2023, redatto ed eseguito in data 25 gennaio 2026 dal Comando Stazione Carabinieri di -OMISSIS- ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. (licenza di porto d’armi per uso caccia);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: verbale di ritiro cautelare di armi, munizioni e licenza di porto d’armi per uso caccia, adottato ed eseguito dai Carabinieri ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, il verbale con cui i Carabinieri hanno ritirato cautelativamente le armi regolarmente denunciate, ad eccezione di cinque cartucce calibro 30/06 eccedenti rispetto alla denuncia, poste sotto sequestro e oggetto di denuncia all’autorità giudiziaria. Con il medesimo atto è stato ritirato il porto d’armi per uso caccia. Il ritiro era seguito alla segnalazione della ex fidanzata del ricorrente, la quale aveva riferito di aver ricevuto un messaggio contenente intenti autolesivi manifestati dal ricorrente dopo il rifiuto di riallacciare la relazione. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente le singole censure dedotte, ma dà atto che il ricorrente contestava il provvedimento impugnato e ne chiedeva la sospensione. Il TAR si è riservato gli approfondimenti, in sede di merito, sulla natura direttamente lesiva o meramente endoprocedimentale del verbale di ritiro cautelare.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto, in base al sommario esame proprio della fase cautelare, che le censure non apparissero assistite da adeguata fondatezza: non era irragionevole che i militari avessero considerato la segnalazione sugli intenti autolesivi come elemento tale da non escludere il pericolo di abuso delle armi. Il giudice ha precisato che restano riservati alla fase di merito gli approfondimenti sulla natura direttamente e immediatamente lesiva, ovvero soltanto endoprocedimentale, del verbale. Quanto al periculum in mora, ha ritenuto prevalenti le esigenze di sicurezza e di incolumità personale e pubblica sottese al ritiro cautelare. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
ritiro cautelare di armi e munizioni
La disposizione è richiamata quale base normativa del ritiro cautelare operato dai militari in presenza di elementi tali da non escludere un pericolo di abuso delle armi.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- In sede cautelare, il ritiro delle armi può ritenersi assistito da fumus boni iuris quando l’amministrazione fondi la misura su una segnalazione attendibile di intenti autolesivi del titolare, poiché tale episodio può ragionevolmente non escludere il pericolo di abuso delle armi.
- Nel bilanciamento cautelare relativo al ritiro di armi e licenze, le esigenze di sicurezza e di incolumità personale e pubblica possono prevalere sull’interesse del titolare alla disponibilità delle armi e all’esercizio dell’attività venatoria.
- La questione relativa alla natura direttamente lesiva oppure meramente endoprocedimentale del verbale di ritiro cautelare può essere riservata alla fase di merito quando richieda approfondimenti incompatibili con il sommario esame cautelare.
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