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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08774/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

Un pensionato aveva ottenuto in primo grado e poi in appello la riliquidazione del trattamento pensionistico, con esclusione, per la quota B, dell’applicazione del limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile previsto per i lavoratori dello spettacolo dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971. La Corte d’appello aveva ritenuto che quel massimale valesse solo per la quota A, mentre per la quota B sarebbe stato superato dai criteri introdotti dal d.lgs. n. 182/1997. L’ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione dell’art. 12 d.P.R. n. 1420/1971 e dell’art. 4 d.lgs. n. 182/1997, sostenendo che non vi fosse stata abrogazione tacita del massimale pensionabile e che la disciplina previgente fosse compatibile con quella successiva anche per la quota B. Il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso e ha contestato la lettura sistematica seguita dalla Corte di legittimità, deducendo anche profili di contrasto con la legge delega e con i principi costituzionali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità/improcedibilità, affermando che non si era formato giudicato interno sulle singole argomentazioni della sentenza impugnata, poiché il motivo investiva radicalmente il tema della perdurante vigenza del massimale per la quota B. Nel merito ha accolto il ricorso, richiamando il proprio orientamento recente secondo cui, nella determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, non possono essere considerate, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dall’art. 12, comma 7, d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997. Ha quindi cassato la sentenza d’appello e rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.P.R. n. 1420/1971

    Il limite massimo di retribuzione giornaliera pensionabile per i lavoratori dello spettacolo non è stato abrogato e continua ad applicarsi anche alla quota B del trattamento pensionistico.

  • art. 4 d.lgs. n. 182/1997

    Non determina l’abrogazione tacita del massimale pensionabile previsto dalla disciplina previgente, essendo compatibile con essa.

  • art. 13 d.lgs. n. 503/1992

    Distingue la quota A, relativa alle anzianità contributive anteriori al 1° gennaio 1993, dalla quota B, relativa alle anzianità successive; la controversia riguarda il calcolo della quota B.

  • art. 2, comma 22, lett. a), l. n. 335/1995

    commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi sostenuti

    Il criterio di commisurazione non richiede una corrispondenza rigorosa e necessaria tra contributi versati e prestazioni erogate, sicché non è incompatibile con il massimale pensionabile.

  • art. 38 Cost.

    La disciplina del massimale è coerente con la finalità di assicurare una tutela previdenziale adeguata e proporzionata nell’ambito dell’intero sistema.

Massime di principio

  • Il giudicato interno non si forma sulle singole argomentazioni giuridiche della sentenza, ma solo sull’unità minima di decisione identificata dal fatto giuridicamente rilevante e dal relativo effetto; pertanto il ricorso è ammissibile quando investe il nucleo decisorio ancora controverso.
  • Nella ricostruzione delle discipline previdenziali speciali, la permanenza o meno di un limite retributivo pensionabile va valutata in modo sistematico, verificando la compatibilità tra la normativa previgente e quella sopravvenuta, senza presumere l’abrogazione tacita.
  • Il criterio della commisurazione delle prestazioni agli oneri contributivi non implica una perfetta corrispondenza contributo/prestazione; il sistema previdenziale può prevedere tetti o correttivi purché sia salvaguardata una proporzionalità complessiva e la finalità di adeguatezza della tutela.
  • La fissazione di un massimale pensionabile può essere legittima quando si inserisce in un sistema complessivamente favorevole agli assicurati e non compromette la funzione costituzionale della previdenza.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità ha già risolto una questione di diritto in casi analoghi, la causa può essere decisa senza rinvio alla pubblica udienza se non residuano profili nuovi o decisivi che impongano un diverso approfondimento.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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