Cassazione Penale, Ordinanza n. 06685/2026 del 18/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna a due anni di reclusione e 10.329 euro di multa per la violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto dalla normativa antimafia. In fatto, gli era stato contestato di avere omesso di comunicare l'acquisto, effettuato unitamente alla moglie, di un'unità immobiliare sita in Adelfia. Con il ricorso chiedeva, in sostanza, un riesame nel merito della vicenda e della configurabilità del reato, sostenendo implicitamente la presenza di buona fede e la non punibilità della condotta; la Corte di cassazione ha ritenuto però che la censura mirasse solo a sovrapporre una diversa lettura del compendio probatorio a quella già compiuta nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse valutato correttamente le risultanze processuali ed escluso la buona fede del ricorrente al momento dell'omessa comunicazione dell'acquisto immobiliare. Ha inoltre richiamato un orientamento consolidato secondo cui il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali è configurabile anche quando l'omissione riguardi atti pubblici soggetti a pubblicità, se tali atti non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria competente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 76, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali
Integra il delitto la mancata comunicazione dell'acquisto di un bene immobile da parte del soggetto obbligato; l'omissione non è esclusa dal solo fatto che l'atto sia pubblico o soggetto a pubblicità, se non viene comunque portato a conoscenza dell'organo di polizia tributaria competente.
art. 616 cod. proc. pen.
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito ottenere un nuovo esame del merito mediante la mera riproposizione di una diversa lettura del compendio probatorio già valutato dai giudici di merito.
- Il delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere anche quando l'operazione omessa sia formalizzata in un atto pubblico o comunque soggetto a pubblicità, se l'atto non è destinato a raggiungere, in concreto, l'autorità competente alla verifica.
- La buona fede del soggetto obbligato all'adempimento va esclusa quando dagli accertamenti di merito emerga che l'omissione era consapevole e non giustificata dalle modalità pubbliche dell'atto.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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