Sentenza n. 563/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: comportamento omissivo o elusivo dedotto nell'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 336/2024, relativa all'annullamento parziale della determina comunale di acquisizione dell'area
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 336/2024, che aveva annullato la determina comunale n. 91 del 18 giugno 2021 nella sola parte in cui disponeva l'acquisizione di un'area superiore a dieci volte l'area di sedime dei manufatti abusivi oggetto dell'ordinanza di demolizione n. 3/2017. Il Comune ha eccepito, in via preliminare e assorbente, l'irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, in violazione del combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, comma 3, c.p.a. Il ricorso era stato notificato il 5 marzo 2026 e depositato il 23 marzo 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile. Nei giudizi di ottemperanza disciplinati dagli artt. 112 e seguenti c.p.a., i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni previste per la notificazione degli atti introduttivi nei giudizi di primo grado. Ne consegue che anche il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso è ridotto a quindici giorni. Il termine decorre dal perfezionamento della notificazione per il destinatario. Poiché il ricorso, notificato il 5 marzo 2026, è stato depositato il 23 marzo 2026, il deposito è avvenuto oltre il termine perentorio di quindici giorni. Il TAR ha quindi accolto l'eccezione del Comune senza esaminare il merito della domanda di ottemperanza e ha condannato il ricorrente al pagamento di 800 euro di spese di lite, oltre accessori se dovuti.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è soggetto alla disciplina speciale dei termini processuali prevista dall'art. 87 c.p.a.
art. 45 c.p.a.
Il termine ordinario di trenta giorni per il deposito del ricorso è, nei giudizi di ottemperanza, dimezzato a quindici giorni.
art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
Nei giudizi di ottemperanza tutti i termini processuali sono dimezzati, salvo le eccezioni espressamente previste; il dimezzamento comprende il termine perentorio per il deposito del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
Il ricorso depositato oltre il termine processuale perentorio è dichiarato irricevibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il termine perentorio di trenta giorni previsto dall'art. 45 c.p.a. per il deposito del ricorso è dimezzato a quindici giorni ai sensi dell'art. 87, commi 2 e 3, c.p.a.
- Il termine per il deposito del ricorso di ottemperanza decorre dalla data in cui la notificazione si perfeziona nei confronti del destinatario.
- Il deposito del ricorso di ottemperanza oltre il termine dimidiato di quindici giorni determina l'irricevibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a., senza esame della domanda nel merito.
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