Cassazione Civile, Ordinanza n. 11842/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (concessionario)
La controversia
La controversia nasce da una concessione comunale per la distribuzione del gas metano, affidata a una società privata con contratto del 22 ottobre 2002, di durata ottennale e con clausola compromissoria. Alla scadenza naturale dell'1 novembre 2010 il rapporto è proseguito per effetto della disciplina speciale del settore, sino all'individuazione del nuovo concessionario e alla riconsegna degli impianti nel maggio 2012. Nel frattempo la società originaria aveva conferito il ramo d'azienda relativo alla gestione della rete a una nuova società, poi passata per successive fusioni nella ricorrente. Il Comune ha avviato arbitrato per ottenere il pagamento di somme dovute per il canone/contributi connessi alla gestione. Il lodo ha accolto la domanda del Comune, ritenendo opponibile la clausola compromissoria al cessionario del ramo, sussistente la legittimazione passiva della società succeduta, e rigettando le eccezioni di prescrizione e di inapplicabilità degli interessi moratori. La Corte d'appello ha respinto le censure di nullità del lodo e ha dichiarato inammissibili i motivi che attaccavano il merito, ritenendo inoltre, d'ufficio, che l'arbitrato fosse di equità in base alla formula "amichevoli compositori". In cassazione la società ha dedotto: 1) incompetenza del collegio arbitrale per non opponibilità della clausola compromissoria al cessionario del ramo e per inesistenza di una proroga del contratto, ma solo di una mera prosecuzione della gestione in ordinaria amministrazione; 2) falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 e dell'art. 2560 c.c., assumendo che non vi fosse successione nel contratto e dunque neppure responsabilità per debiti non risultanti dai libri contabili; 3) violazione degli artt. 101 e 816-bis c.p.c. e dell'art. 2909 c.c., perché la Corte d'appello avrebbe potuto qualificare d'ufficio come di equità un arbitrato che il lodo dichiarava invece deciso secondo diritto, con formazione di giudicato interno sulla questione e necessità di appello incidentale del Comune.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il secondo motivo, ritenendo che la proroga ex lege del rapporto concessorio ai sensi dell'art. 14, comma 7, d.lgs. 164/2000 manteneva in vita l'originario contratto, con conseguente permanenza della clausola compromissoria; inoltre, il cessionario del ramo d'azienda era subentrato nel contratto in corso ex art. 2558 c.c., e quindi anche nella clausola arbitrale e nelle obbligazioni connesse, sicché la legittimazione passiva era correttamente affermata. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha escluso che la sola espressione "amichevoli compositori" bastasse a qualificare l'arbitrato come di equità, rilevando anzi che il lodo era stato pronunciato "secondo diritto"; ne ha tratto la conseguenza che, se il Comune avesse voluto censurare l'eventuale pronuncia ultra petita o fuori dai limiti della convenzione, avrebbe dovuto proporre appello incidentale ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. Non essendo stato proposto, sulla questione si era formato giudicato e la Corte d'appello non poteva rilevarla d'ufficio ex art. 101 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Campobasso in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione
la disposizione non determina la cessazione del rapporto originario, ma una proroga ex lege della concessione sino al nuovo affidamento, mantenendo in vita il contratto e le clausole ivi contenute, compresa la clausola compromissoria
art. 2558 c.c.
nella cessione di ramo d'azienda il cessionario subentra nei contratti in corso non aventi carattere personale, purché non esauriti, e quindi anche nella clausola compromissoria contenuta nel contratto trasferito
art. 2560, comma 2, c.c.
la responsabilità dell'acquirente per i debiti aziendali iscritti nei libri contabili obbligatori opera per i debiti considerati isolatamente, non per quelli inseriti in un rapporto contrattuale ancora pendente, rispetto al quale opera la successione ex art. 2558 c.c.
art. 822 c.p.c.
gli arbitri decidono secondo diritto salvo che le parti abbiano espressamente disposto la decisione secondo equità
art. 829, primo comma, n. 4, c.p.c.
la pronuncia arbitrale fuori dai limiti della convenzione, inclusa l'eventuale violazione della regola di giudizio convenuta, integra un motivo di nullità che deve essere fatto valere dalla parte interessata
art. 101 c.p.c.
il giudice non può sollevare d'ufficio una questione ormai coperta da giudicato interno o non devoluta ritualmente al contraddittorio
art. 1367 c.c.
richiamato come criterio di conservazione del contratto per evitare letture della clausola compromissoria che la rendano priva di significato
art. 2909 c.c.
il giudicato interno preclude la riesame d'ufficio della questione non impugnata dalla parte interessata
art. 165, comma 6, d.lgs. n. 50/2016
in presenza di fatti non riconducibili al concessionario che alterino l'equilibrio economico-finanziario, è possibile chiedere la revisione del piano e, in caso di mancato accordo, il recesso dal contratto
art. 4 d.lgs. n. 231/2002
richiamato dal lodo per gli interessi moratori sulla somma liquidata
Massime di principio
- La proroga ex lege di una concessione di servizio pubblico, quando fa sopravvivere il contratto originario fino al nuovo affidamento, conserva anche la clausola compromissoria inserita nella convenzione.
- La cessione di ramo d'azienda comporta, ai sensi dell'art. 2558 c.c., il subentro del cessionario nei contratti in corso non esauriti relativi al ramo trasferito, ivi compresa la clausola arbitrale.
- La disciplina dell'art. 2560, comma 2, c.c. sui debiti aziendali contabilizzati non si applica quando il debito è espressione di un rapporto contrattuale ancora pendente e trasferito ex art. 2558 c.c.
- L'attribuzione agli arbitri della qualifica di "amichevoli compositori" non basta, da sola, a trasformare l'arbitrato in arbitrato di equità: occorre una chiara manifestazione di volontà delle parti.
- Se il lodo è stato pronunciato secondo diritto e una parte intende contestare che ciò ecceda i limiti della convenzione arbitrale, la censura va fatta valere con l'impugnazione rituale prevista dall'art. 829 c.p.c.; in difetto, la questione può coprirsi di giudicato e non essere rilevata d'ufficio dal giudice dell'impugnazione.
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