Sentenza n. 473/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento del provvedimento emesso in data 25 luglio 2024 mai notificato al ricorrente e comunicato via pec in data 3 luglio 2025 a seguito di atto di diffida, con il quale la Prefettura di Roma ha rigettato l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in data 11 agosto 2020, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DL n. 34/2020 dal datore di lavoro, rif. pratica RM4707105664, in favore del Sig. Quispe Alcca Daniel, nonché avverso e per l’annullamento di ogni atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso a quello impugnato se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio del 25 luglio 2024, comunicato soltanto il 3 luglio 2025 dopo una diffida, con cui era stata rigettata l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. In sede cautelare il TAR aveva rilevato la violazione del termine infraprocedimentale per il deposito delle osservazioni previsto dall’art. 10-bis l. n. 241/1990 e la conseguente lesione del diritto di difesa, nonché la sussistenza di un principio di prova circa la pregressa esistenza del rapporto di lavoro tra il ricorrente e il datore di lavoro.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché, dopo l’accoglimento cautelare ai fini del riesame, l’Amministrazione ha comunicato il rilascio, in data 30 settembre 2025, del nulla osta alla richiesta del permesso di soggiorno. Il giudizio non è stato quindi deciso mediante annullamento del diniego, essendo venuto meno l’interesse attuale alla decisione sulla domanda principale. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, tenuto conto dei rilievi già formulati in sede cautelare sulla violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990 e sul principio di prova del rapporto di lavoro; liquidate in euro 750,00, oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020
Costituisce la base normativa dell’istanza di emersione dal lavoro irregolare.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La sua violazione, rilevata in sede cautelare, ha comportato la lesione del diritto del destinatario a presentare osservazioni prima dell’adozione del diniego.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 26 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della regolazione delle spese secondo la soccombenza virtuale.
art. 91 c.p.c.
È stato richiamato, unitamente all’art. 26 c.p.a., per porre le spese a carico dell’Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Ha fondato la distrazione delle spese in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il rilascio, nelle more del giudizio, del titolo amministrativo richiesto dal ricorrente può determinare la cessazione della materia del contendere quando venga meno l’interesse attuale alla decisione sulla domanda di annullamento del precedente diniego.
- La violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, consistente nel mancato rispetto del termine per la presentazione delle osservazioni, incide sul diritto di difesa dell’interessato e può fondare la soccombenza virtuale dell’Amministrazione nella regolazione delle spese, anche quando il giudizio si concluda per cessazione della materia del contendere.
- In caso di sopravvenuto rilascio del provvedimento richiesto, il giudice può regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, valutando le ragioni risultanti dagli atti e, in particolare, le criticità già individuate nella fase cautelare.
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