Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19129/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso si fonda sul vizio di motivazione: la Corte territoriale aveva dichiarato prescritta l'unica condotta attribuita direttamente a Francesco Mancone (la minaccia del 16 marzo 2013) ma lo ha comunque ritenuto concorrente morale nelle successive turbative d'asta (7 giugno 2014 e 7 febbraio 2015) senza fornire argomentazione probatoria sul concreto contributo personale del ricorrente a quei fatti non prescritti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte indicata e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno per un nuovo giudizio. Il motivo dell'annullamento è la carenza motivazionale della sentenza impugnata circa la responsabilità di Francesco Mancone in relazione alle condotte non estinte dalla prescrizione; la Cassazione ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità a favore della costituita parte civile.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla l. n. 176 del 2020

    ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020 per come prorogata

    la disposizione è stata richiamata per regolare la trattazione scritta del procedimento di cassazione; non incide sulla valutazione di merito ma sul rito (trattazione scritta).

  • turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.)

    la norma incriminatrice è stata applicata in relazione alle condotte di disturbo delle aste; la pronuncia di legittimità ha richiesto che la qualificazione e l'imputazione a concorrente morale siano adeguatamente motivate e fondate su elementi probatori specifici relativi ai singoli episodi non prescritti.

Massime di principio

  • La condanna per concorso morale richiede motivazione specifica e prove che colleghino il soggetto ai singoli atti non prescritti: non è sufficiente richiamare un intervento prescritto per giustificare responsabilità in atti successivi.
  • Se l'unico episodio direttamente attribuito al ricorrente è estinto per prescrizione, la corte deve comunque dimostrare, con elementi autonomi, il contributo morale del soggetto alle condotte successive contestate al coimputato.
  • La mancata spiegazione del nesso causale o dell'apporto personale del concorrente morale rispetto agli episodi non prescritti determina la nullità della motivazione e l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • In casi di turbata libertà degli incanti, occorre provare modalità, tempi e finalità dell'intervento (es. istruzioni, pressioni, accordi) che dimostrino il controllo o l'indirizzo dell'evento da parte del concorrente morale.
  • La Corte di cassazione non entra nel merito probatorio quando riscontra mera carenza motivazionale: rimette la valutazione al giudice d'appello affinché esamini e motivi adeguatamente gli elementi di prova relativi ai singoli episodi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.