Cassazione Penale, Sentenza n. 36053/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la condanna per il reato di cui all'art. 372 c.p., deducendo violazione dell'art. 199 c.p.p. e vizi di motivazione nella ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla moglie e dalla figlia. Il ricorrente sostiene che, per effetto della richiesta del Pubblico Ministero di trasmissione degli atti al proprio ufficio (successiva alla loro escussione ma già idonea a conferirgli la qualità di indagato), alla moglie e alla figlia doveva essere comunicata la facoltà di astenersi dal deporre; contesta inoltre la valutazione sulla valenza sanante della scelta del rito abbreviato e rileva che le dichiarazioni sarebbero state acquisite su iniziativa del Giudice ex art. 441, comma 5 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ritiene il motivo manifestamente infondato: l'art. 199 c.p.p. riconosce la facoltà di astensione solo ai prossimi congiunti dell'imputato/indagato e solo se sono stati querelanti o offesi dal reato; nel caso le donne erano state escusse in un procedimento nel quale Guinicelli era vittima (estorsione), e la moglie è stata sentita prima dell'escussione del ricorrente, quando non sussistevano elementi indiziari a suo carico. I giudici di merito hanno inoltre correttamente valorizzato l'effetto sanante della scelta del rito abbreviato. Perciò le censure sono infondate. Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 199 cod. proc. pen.
La norma riconosce la facoltà di astensione solo ai prossimi congiunti dell'imputato o dell'indagato e prevede l'obbligo di deporre se hanno presentato denuncia/querela o sono offesi dal reato; applicata per escludere l'inutilizzabilità delle dichiarazioni nel caso specifico.
art. 372 cod. pen.
Norma sostanziale del reato per cui il ricorrente è stato condannato (reato perseguito nel processo di merito).
art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Riferimento alla possibilità di acquisire dichiarazioni su iniziativa del giudice: le dichiarazioni raccolte in tale contesto sono valutate dai giudici di merito e ritenute utilizzabili con le cautele e gli effetti previsti dalla legge.
Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000
Citata in relazione alla condanna alla Cassa delle ammende: anche se il ricorso è inammissibile e non si ritiene che sia stato proposto in malafede, può essere disposta la condanna a somme a favore della Cassa delle ammende o altre misure riparatorie secondo la giurisprudenza citata.
Massime di principio
- La facoltà di astensione prevista dall'art. 199 c.p.p. spetta solo ai prossimi congiunti dell'imputato/indagato e viene meno se questi hanno denunciato/querelato o sono vittime del reato; pertanto i parenti possono essere obbligati a deporre in tali ipotesi.
- Il momento processuale in cui vengono raccolte le dichiarazioni è decisivo: se le dichiarazioni dei parenti sono rese prima che sorgano elementi indiziari nei confronti dell'interessato, quelle dichiarazioni sono in linea di principio utilizzabili.
- La richiesta del Pubblico Ministero di trasmissione degli atti non sempre conferisce retroattivamente uno status di indagato tale da invalidare dichiarazioni rese prima che esistessero elementi indiziari effettivi; conta la concreta sequenza temporale e la presenza di elementi indiziari al momento dell'escussione.
- La scelta del rito abbreviato può avere effetto 'sanante' su alcune nullità o vizi procedurali, ove ciò sia riconosciuto dalla giurisprudenza e dai giudici di merito.
- Le dichiarazioni rese su iniziativa del giudice (es. ex art. 441 c.p.p.) sono valutate nel contesto della loro acquisizione e, se regolarmente raccolte, possono essere pienamente utilizzate ai fini probatori.
- Un ricorso di cassazione manifestamente infondato o inammissibile può comunque comportare la condanna alle spese e, in casi previsti, ad una somma a favore della Cassa delle ammende, anche se non sussista una valutazione di malafede assoluta.
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