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Ordinanza

Ordinanza n. 314/2026 - Napoli, Sezione 2

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: Per l’annullamento, previa emissione delle più opportune misure cautelari dell’ordinanza N. 19 DEL 19-05-2025 con cui è stato disposto l’annullamento del P.D.C. n. 06/2020 del 29.05.2020 Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALEOTAFIORE ANIELLO il 6\1\2026 : PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA EMISSIONE DELLE PIÙ OPPORTUNE MISURE CAUTELARI DELL’ORDINANZA N. 53 DEL 14-10-2025, Registro Generale n. 62 DEL 14-10-2025, avente ad oggetto: ORDINANZA DI DEMOLIZIONE DELLE OPERE ABUSIVE ED IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI EX ART. 27 E 31 DEL DPR 380/01 -FABBRICATO VIA PALAZZO DEI CONTI. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GALEOTAFIORE ANIELLO il 6\1\2026 : DELLA DETERMINAZIONE DEL SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO N. 149 DEL 13-10-2025, Registro Generale n. 670 del 13-10-2025 con cui è stato dichiarato decaduto il P. D. C. n. 06/2020 del 29.05.2020 nella parte in cui dichiara decaduto il P. D. C. n. 06/2020 del 29.05.2020.

Giustizia amministrativa202504282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere abusive, nonché determinazione di decadenza del permesso di costruire e precedente provvedimento di annullamento del titolo edilizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare titolo edilizio)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza comunale n. 19 del 19 maggio 2025, con cui era stato disposto l’annullamento del permesso di costruire n. 6/2020, chiedendone l’annullamento previa tutela cautelare. Con motivi aggiunti ha poi impugnato l’ordinanza n. 53 del 14 ottobre 2025, avente a oggetto la demolizione delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 31 del d.P.R. 380/2001, nonché la determinazione comunale con cui era stata dichiarata la decadenza del medesimo permesso di costruire. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha adottato un autoannullamento del precedente provvedimento di autotutela; di conseguenza, l’interesse della parte si è concentrato sugli atti impugnati con i motivi aggiunti, in particolare sulla decadenza del titolo edilizio e sull’ordine di demolizione. Il TAR ha rilevato che la verifica della legittimità della decadenza richiede accertamenti complessi, concernenti gli elementi addotti a sostegno delle proroghe legali correlate allo stato emergenziale e la contestazione del mancato inizio dei lavori entro un anno dal rilascio del permesso di costruire.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti indicati in motivazione e ha sospeso l’ordinanza comunale di demolizione n. 53 del 14 ottobre 2025, ritenendo sussistente il periculum in mora derivante dall’esecuzione dell’ordine di demolizione e prevalente l’esigenza di conservare integra la situazione materiale fino alla decisione di merito. Il giudice non ha definito in via cautelare la legittimità della decadenza del permesso di costruire, ritenendo necessari approfondimenti istruttori incompatibili con la fase cautelare, soprattutto in relazione alle proroghe legali connesse allo stato emergenziale e all’effettivo mancato inizio dei lavori. Ha quindi ordinato al Comune di esibire tutti gli atti istruttori e gli accertamenti posti a fondamento della contestazione, entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata per il 2 dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione delle opere abusive.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    Richiamato quale fondamento dell’ordinanza di demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa della tutela cautelare richiesta e concessa.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l’esecuzione di un ordine di demolizione può alterare irreversibilmente la situazione materiale, il periculum in mora può giustificare la sospensione dell’atto fino alla definizione del giudizio di merito, ove l’esigenza di conservare integra la res controversa prevalga nel bilanciamento cautelare.
  • La legittimità della decadenza di un permesso di costruire per mancato inizio dei lavori richiede la verifica concreta degli atti istruttori dell’amministrazione e degli elementi dedotti dal titolare del titolo edilizio a sostegno di eventuali proroghe legali, anche correlate a uno stato emergenziale.
  • Quando la decisione cautelare non consente di definire la controversia per la necessità di accertamenti complessi, il giudice amministrativo può disporre l’esibizione degli atti istruttori e degli accertamenti amministrativi rilevanti, fissando un termine per il deposito e rinviando la definizione della causa alla fase di merito.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziIstruttoria processualeTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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