Cassazione Civile, Ordinanza n. 21731/2021 del 29/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della documentazione relativa all'adesione alla definizione agevolata della lite e del pagamento integrale della somma dovuta, nonché della notificazione all'Agenzia delle Entrate dell'istanza e degli atti di pagamento. In applicazione dell'art. 6, comma 13, del d.l. 119/2018, ha dichiarato l'estinzione del giudizio, ponendo le spese a carico di chi le aveva anticipate.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società cooperativa impugnava un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate in revoca di agevolazioni fiscali previste dall'art. 33 della L. 388/2000. La CTR della Sicilia aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato il ricorso della contribuente. In Cassazione la società proponeva ricorso avverso tale sentenza. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente documentava di avere aderito alla procedura di definizione agevolata delle liti prevista dall'art. 6 del d.l. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. 136/2019, di avere versato la prima rata e, successivamente, di avere pagato l'intera somma dovuta, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 33 L. 388/2000
È richiamato quale base delle agevolazioni fiscali poi revocate con l'avviso di liquidazione oggetto di impugnazione.
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2019
È richiamato come disciplina della sospensione del giudizio in presenza di istanza di definizione agevolata della lite e del versamento della prima rata.
art. 6, comma 13, d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2019
È richiamato come base per dichiarare l'estinzione del giudizio a seguito del perfezionamento della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando la parte documenta l'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria e l'integrale pagamento di quanto dovuto, il giudizio deve essere dichiarato estinto secondo la disciplina speciale applicabile.
- La declaratoria di estinzione del giudizio per definizione agevolata presuppone la prova del perfezionamento della procedura e della notifica all'Ufficio degli atti rilevanti, nei termini previsti dalla norma speciale.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa previsione normativa.
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