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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25744/2024 del 26/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società aveva impugnato un avviso di accertamento emesso per l’anno d’imposta 2007 con cui l’Ufficio aveva rettificato Ires, Irap e Iva, contestando maggiori ricavi, minori costi indebitamente dedotti, irregolare tenuta della contabilità, emissione di fatture senza corrispettivo e ricostruzione induttiva dei ricavi. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte, eliminando la ripresa sui costi indeducibili e confermando il resto. In appello la CTR aveva respinto il gravame della società. In cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo articolato in più profili, la violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo: che non vi fossero i presupposti per l’accertamento induttivo, che le irregolarità contabili erano solo formali o riferite ad altra annualità, che l’accertamento parziale non consentisse l’uso di presunzioni e che la motivazione dell’avviso non richiamasse correttamente la base normativa. Con il secondo motivo ha censurato l’irrogazione delle sanzioni, invocando il principio del favor rei e lo ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015, applicabile al giudizio non ancora definitivo.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo corrette le affermazioni della CTR sulla legittimità dell’accertamento induttivo e sulla possibilità di utilizzare, anche nell’ambito di un accertamento parziale, presunzioni e dati indiziari fondati su irregolarità contabili e su elementi di annualità diverse, in assenza di prova contraria del contribuente. Ha invece accolto il secondo motivo, applicando retroattivamente il regime sanzionatorio più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015 perché la parte sanzionatoria dell’atto non era definitiva. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente alla conferma delle sanzioni e la causa è stata rinviata alla giustizia tributaria regionale in diversa composizione per rideterminare le sanzioni secondo la disciplina sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’inattendibilità complessiva delle scritture contabili legittima l’accertamento analitico-induttivo o, ricorrendone i presupposti, quello induttivo puro; l’amministrazione può fondare la rettifica anche su presunzioni e dati indiziari ragionevoli.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’accertamento parziale è una modalità procedurale e non un metodo autonomo; il suo richiamo nell’avviso non esclude l’utilizzabilità del metodo induttivo né rende irrilevante l’eventuale erroneo riferimento ad altre disposizioni.

  • art. 15, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L’omessa indicazione e valorizzazione delle rimanenze nell’inventario, in violazione della norma, può rendere inattendibili le scritture e giustificare l’accertamento induttivo puro.

  • art. 3, comma 3, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    In materia tributaria trova applicazione il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, con retroattività della disciplina sopravvenuta più mite se il procedimento non è definitivo.

  • d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    La revisione del sistema sanzionatorio tributario introdotta dal decreto, vigente dal 1 gennaio 2016, si applica ai procedimenti ancora in corso quando comporti un trattamento più favorevole.

  • art. 32 d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158

    È richiamato per la decorrenza del nuovo sistema sanzionatorio dal 1 gennaio 2016.

  • art. 1, comma 133, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    È richiamato quale norma modificativa della decorrenza del nuovo regime sanzionatorio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    art. 360, primo comma, n. 3

    È il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge nel ricorso per cassazione.

  • art. 370, primo comma, c.p.c.

    È richiamato solo con riferimento al deposito di memoria dell’Agenzia delle Entrate senza controricorso.

Massime di principio

  • L’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo, ma una modalità procedurale che segue le regole dell’accertamento analitico-induttivo o induttivo; pertanto può fondarsi anche su presunzioni e non è escluso dal solo richiamo all’art. 41-bis.
  • La complessiva inattendibilità della contabilità, anche quando formalmente esistente, può giustificare l’utilizzo del metodo induttivo, specie se emergono anomalie oggettive come fatture prive di corrispettivo o assenza di documentazione inventariale rilevante.
  • Elementi indiziari relativi a un’annualità possono essere utilizzati per ricostruire imponibili di annualità diverse, purché la ricostruzione sia ragionevole e il contribuente non dimostri specifici mutamenti della propria attività o del mercato.
  • In tema di sanzioni tributarie, se il giudizio non è definitivo si applica retroattivamente la disciplina sopravvenuta più favorevole al contribuente, con eventuale cassazione limitata alla sola parte sanzionatoria e rinvio per la rideterminazione.
  • Il ricorso per cassazione che solleciti una nuova valutazione del materiale probatorio è inammissibile nella parte in cui mira a una rivisitazione del merito, restando censurabile solo l’errore di diritto o il vizio motivazionale nei limiti consentiti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàDecadenza

Testo integrale

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