Sentenza n. 2144/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: pareri tecnico-istruttori negativi resi nell’ambito della procedura statale di VIA per un impianto eolico, successivamente superati dal decreto ministeriale di VIA favorevole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni competenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato il parere tecnico istruttorio negativo del Ministero della Cultura-Soprintendenza speciale per il PNRR del 1° febbraio 2023 e, con motivi aggiunti, il successivo parere tecnico-istruttorio negativo della Regione Siciliana del 25 marzo 2025, oltre agli atti presupposti e connessi. I pareri riguardavano un progetto eolico composto da nove aerogeneratori, per una potenza complessiva di 51,3 MW, da realizzarsi nei territori di più comuni della provincia di Agrigento. La ricorrente aveva dedotto l’illegittimità delle valutazioni negative paesaggistiche rese nel procedimento di VIA, anche in rapporto al parere favorevole della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale, che aveva ritenuto non particolarmente gravose e compensabili le interferenze con il paesaggio agricolo e le aree forestali. Nel corso del giudizio, tuttavia, la Commissione tecnica specialistica regionale ha espresso parere favorevole con prescrizioni e, all’esito della conferenza di servizi, il Ministero dell’Ambiente ha adottato il decreto n. 466 del 6 agosto 2025, con giudizio positivo di compatibilità ambientale, superando la posizione sfavorevole dell’amministrazione regionale. La società ha chiesto il rinvio dell’udienza sino al passaggio in giudicato della sentenza che aveva respinto l’impugnazione proposta da un’associazione ambientalista contro il decreto di VIA.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il decreto ministeriale di VIA favorevole ha superato gli atti impugnati, privandoli di autonoma lesività e rendendo non più utile una pronuncia sui relativi vizi. Il Collegio ha rilevato che i pareri del Ministero della Cultura-Soprintendenza speciale e dell’Assessorato regionale ai beni culturali hanno natura endoprocedimentale e funzione istruttoria, non sono vincolanti e possono essere impugnati autonomamente solo quando producano un concreto pregiudizio; ordinariamente, la loro contestazione deve avvenire insieme al provvedimento finale di VIA che ne recepisca il contenuto. Anche l’eventuale futuro annullamento in appello della sentenza che aveva confermato la VIA favorevole non avrebbe fatto riemergere l’interesse alla decisione dei presenti ricorsi, poiché gli atti impugnati erano comunque stati superati nel procedimento conclusivo. Il TAR ha ritenuto non sussistenti i presupposti eccezionali per differire l’udienza ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. e ha compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
art. 23 d.lgs. 152/2006
Individua il riferimento normativo alla procedura di valutazione di impatto ambientale nell’ambito della quale sono stati resi i pareri impugnati.
art. 12 d.lgs. 387/2003
Individua il riferimento all’autorizzazione unica regionale richiesta per la realizzazione dell’impianto da fonti rinnovabili.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Disciplina la possibilità di rinviare l’udienza pubblica in presenza di casi eccezionali; il TAR ha escluso che la possibile proposizione di un appello contro la sentenza relativa alla VIA costituisse tale presupposto.
Massime di principio
- I pareri tecnico-istruttori resi da amministrazioni coinvolte nel procedimento di VIA, quando non siano vincolanti e abbiano natura endoprocedimentale, non sono autonomamente lesivi e, di regola, devono essere impugnati unitamente al provvedimento finale di VIA che ne recepisca il contenuto determinando un concreto pregiudizio per l’interessato.
- L’adozione, nel corso del giudizio, di un provvedimento finale favorevole che superi gli atti istruttori negativi impugnati determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e rende improcedibile il ricorso, salvo che residui un’utilità concreta e attuale per il ricorrente.
- L’eventuale futura caducazione del provvedimento finale favorevole non fa automaticamente riemergere l’interesse a una pronuncia sugli atti endoprocedimentali ormai superati, se tali atti non sono autonomamente lesivi e non possono produrre un’utilità concreta per il ricorrente.
- La richiesta di differimento dell’udienza fondata sulla mera possibilità che un terzo proponga appello contro una sentenza relativa al provvedimento finale non giustifica il rinvio in assenza di circostanze eccezionali e di una concreta incidenza dell’eventuale appello sull’interesse alla decisione.
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