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Ordinanza

Ordinanza n. 1482/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202400327

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio recante il divieto di detenere armi e munizioni

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Prefettura di Caltanissetta gli ha vietato in via generalizzata la detenzione di armi e munizioni, chiedendone l'annullamento unitamente agli atti presupposti, consequenziali e connessi. L'ordinanza non esamina i motivi di legittimità dedotti contro il decreto prefettizio, poiché riguarda esclusivamente l'istanza di emissione del decreto di pagamento per gli onorari e le spese del difensore, conseguente all'ammissione definitiva del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

La decisione

Il TAR dispone incombenti istruttori ai fini della liquidazione delle spettanze professionali. Ordina alla parte ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di depositare la prova, anche mediante autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato, indicando la data di iscrizione e l'eventuale inserimento nell'elenco degli avvocati specializzati in diritto amministrativo. Richiede inoltre l'indicazione, con documentazione o autodichiarazione, dell'esatto ammontare del reddito complessivo valutabile del ricorrente, determinato secondo l'art. 76 d.P.R. 115/2002, percepito negli anni 2023 e 2024, poiché gli importi risultavano indicati soltanto in termini approssimativi. La trattazione dell'istanza di pagamento è rinviata alla camera di consiglio del 20 luglio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 65, 66 e 67 c.p.a.

    Disposizioni richiamate quale base per gli incombenti istruttori e il rinvio della trattazione.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000

    Consentono di fornire mediante autodichiarazione la prova delle circostanze richieste dal giudice, ove attestabili nei modi previsti dalla legge.

  • art. 81 d.P.R. 115/2002

    Richiede, ai fini del patrocinio a spese dello Stato, la verifica dell'iscrizione del difensore nell'elenco degli avvocati abilitati, con rilievo anche dell'eventuale specializzazione in diritto amministrativo.

  • art. 76 d.P.R. 115/2002

    Individua le modalità di determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone interessate.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata ai fini dell'oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice può richiedere la prova dell'iscrizione del professionista nell'elenco degli avvocati abilitati al patrocinio, con indicazione della data di iscrizione e dell'eventuale specializzazione pertinente.
  • Quando il reddito rilevante ai fini del patrocinio a spese dello Stato è indicato negli atti in termini meramente approssimativi, il giudice può disporre un incombente istruttorio per acquisirne l'esatto ammontare, determinato secondo i criteri previsti dalla disciplina sul patrocinio a spese dello Stato.
  • Le circostanze necessarie per la liquidazione delle spettanze possono essere documentate anche mediante autodichiarazione resa secondo gli artt. 46 e 47 d.P.R. 445/2000, quando ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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