Cassazione Civile, Ordinanza n. 19086/2024 del 11/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva ammesso in prededuzione al passivo della procedura di amministrazione straordinaria il credito di un subappaltatore per fatture relative a lavori eseguiti e il correlato credito per interessi moratori. La procedura ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione delle norme sulle preclusioni e sulla prededuzione, sostenendo che l’opposizione allo stato passivo non avesse efficacemente censurato la ratio decidendi del provvedimento del giudice delegato e, soprattutto, che il credito del subappaltatore non potesse essere considerato prededucibile perché l’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 non sarebbe applicabile quando l’appaltatore sia fallito; (2) violazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che il subappaltatore dovesse provare la concreta funzionalità del pagamento alla procedura, ossia la sospensione dei pagamenti da parte della stazione appaltante; (3) falsa applicazione degli artt. 118 d.lgs. 163/2006 e 111 l.fall., per avere il Tribunale riconosciuto anche interessi moratori riferiti, in parte, a fatture che risultavano già saldate prima dell’apertura della procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato l’eccezione di inammissibilità dell’intervento della cessionaria del credito, ritenendo ammissibile l’intervento in cassazione del successore a titolo particolare quando il dante causa non sia costituito. Nel merito ha accolto il primo motivo limitatamente alla questione della non applicabilità dell’art. 118, comma 3, d.lgs. 163/2006 in caso di fallimento dell’appaltatore, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui quel meccanismo opera solo se il contratto di appalto è ancora in corso con impresa in bonis. Ha quindi cassato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 111 c.p.c.
il successore a titolo particolare può intervenire nel giudizio di legittimità quando il dante causa non sia costituito, per non comprimere il diritto di difesa del cessionario
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato solo quanto al deposito delle memorie in cassazione
art. 12 preleggi
invocato nel ricorso come parametro di violazione interpretativa
art. 342 c.p.c.
invocato nel ricorso
art. 99 l.fall.
invocato nel ricorso per contestare l’opposizione allo stato passivo
art. 2909 c.c.
invocato nel ricorso
art. 118 d.lgs. 163/2006
il meccanismo di sospensione dei pagamenti in favore dell’appaltatore, in attesa della prova dei pagamenti al subappaltatore, è utilizzabile solo se il rapporto di appalto è ancora in corso; non si applica se, per il fallimento dell’appaltatore, il contratto si scioglie
art. 111 l.fall.
la prededuzione non spetta al credito del subappaltatore nel caso di fallimento dell’appaltatore di opera pubblica; il credito va trattato come concorsuale nel rispetto della par condicio creditorum
art. 2697 c.c.
richiamato nel terzo motivo come norma sull’onere della prova in ordine alla funzionalità del pagamento alla procedura
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il successore a titolo particolare nel diritto controverso può intervenire validamente quando il dante causa non sia costituito, poiché altrimenti si determinerebbe una ingiustificata compressione del diritto di difesa del cessionario.
- Il meccanismo di sospensione dei pagamenti previsto per i subappalti di opere pubbliche opera soltanto nella fase di esecuzione di un appalto ancora in essere con impresa in bonis; se l’appaltatore fallisce e il contratto si scioglie, tale disciplina non è applicabile.
- In caso di fallimento dell’appaltatore, il subappaltatore non può pretendere la prededuzione del proprio credito in base all’art. 111 l.fall., dovendo essere trattato come creditore concorsuale da soddisfare secondo la par condicio creditorum e l’ordine delle cause di prelazione.
- La sospensione del pagamento da parte della stazione appaltante, collegata all’obbligo dell’appaltatore di dimostrare il pagamento del subappaltatore, costituisce un rimedio funzionale all’inadempimento e presuppone la permanenza del rapporto contrattuale.
- Quando una ratio decisoria è integralmente devoluta al giudice dell’opposizione allo stato passivo, non sussiste preclusione a riesaminarla in sede di impugnazione solo perché la contestazione della parte sia stata articolata in modo diverso o più ampio.
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