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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30766/2025 del 22/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da due addebiti annotati su un conto corrente intrattenuto tra una banca e una società poi ammessa a liquidazione coatta amministrativa: un addebito per interessi e competenze e un addebito qualificato come prelevamento in sofferenza. La procedura concorsuale ha agito per far dichiarare inefficaci o revocabili tali atti di disposizione e per ottenere la restituzione delle somme, invocando la revocatoria fallimentare e la disciplina speciale della revocatoria in ambito concorsuale. Il Tribunale aveva rigettato le domande, ritenendo tardiva la revocatoria e infondata la domanda ex art. 44 l.f.; la Corte d'appello, invece, aveva ritenuto tempestiva l'azione, aveva escluso la compensazione ex art. 56 l.f. sul rilievo che il conto non fosse chiuso e aveva ravvisato la conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca, accogliendo la domanda revocatoria. La banca ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 56 l.f., 1242 e 1243 c.c., 1853 c.c. e 67, comma 2, l.f., sostenendo che la compensazione legale tra i saldi di rapporti esigibili non richiede la chiusura del conto; con il secondo ha denunciato motivazione apparente o inesistente, per avere la sentenza d'appello affermato la necessità della chiusura del conto senza adeguata giustificazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli esaminabili congiuntamente e fondati. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, nei rapporti tra banca e correntista, la compensazione ex art. 1853 c.c. opera anche tra il saldo di un conto corrente e un credito di diversa natura, come un mutuo, purché i crediti contrapposti siano esigibili; ai fini della compensazione, la chiusura del conto non è condizione necessaria, essendo sufficiente l'esigibilità dei crediti. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda alla luce di tale principio.

Norme richiamate

  • art. 56 L.F.

    La Corte richiama la disciplina della compensazione in ambito concorsuale, ma precisa che, nel caso concreto, il punto decisivo è la verifica dei presupposti della compensazione ordinaria tra crediti esigibili; la chiusura del conto non è requisito necessario.

  • art. 1242 c.c.

    Viene evocato dalla ricorrente come norma sulla compensazione legale, in coordinamento con la disciplina speciale del conto corrente e della legge fallimentare.

  • art. 1243, primo comma, c.c.

    È richiamato a sostegno della tesi sulla compensazione legale tra crediti contrapposti, purché liquidi ed esigibili.

  • art. 1853 c.c.

    La Corte afferma che tra banca e correntista la compensazione tra saldi di più rapporti opera anche tra conto corrente e rapporto di diversa natura, purché i contrapposti crediti siano esigibili; non occorre che il conto sia chiuso.

  • art. 67, comma 2, L.F.

    È la base della revocatoria fallimentare per atti compiuti con conoscenza dello stato di insolvenza; la Corte d'appello aveva accolto la domanda su tale presupposto, ma la Cassazione interviene solo sul diverso profilo della compensazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto dalla banca per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per censurare la motivazione ritenuta apparente.

  • art. 111 Cost.

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

Massime di principio

  • Nel rapporto tra banca e correntista, la compensazione prevista dall'art. 1853 c.c. può operare anche tra il saldo di un conto corrente e un credito derivante da un rapporto diverso, purché i crediti contrapposti siano esigibili.
  • Ai fini dell'operatività della compensazione tra banca e cliente non è necessaria la chiusura del conto corrente: il requisito determinante è l'esigibilità dei crediti contrapposti.
  • In sede di revocatoria concorsuale, la corretta verifica dei presupposti della compensazione può essere decisiva per stabilire se un addebito o un prelevamento siano revocabili o invece sottratti alla revoca per effetto della compensazione legale.
  • La motivazione della sentenza di merito è censurabile per violazione di legge quando affermi un principio incompatibile con la disciplina normativa applicabile e la giurisprudenza consolidata in materia.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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