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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39568/2023 del 29/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di truffa aggravata ascritto a Perotti. I difensori hanno dedotto carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione, lamentando che i giudici d'appello non avrebbero valutato adeguatamente le censure sulla sussistenza del fatto e sull'elemento soggettivo: in particolare si eccepiva l'assenza di artifizi o raggiri, la non attribuibilita dell'illecito al Perotti (le trattative sarebbero state gestite dal Maoloni), l'assenza di onere informativo a carico del ricorrente, la scarsa attendibilita e mancata corroborazione delle dichiarazioni di coimputati/parenti (moglie e madre) e che alcune condotte erano postfattuali e quindi non dimostrative del dolo. Si contestava altresi l'uso di prove dichiarative e la mancata valutazione delle risultanze probatorie.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo di doglianze gia esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia svolto un esame effettivo delle censure, abbia correttamente valorizzato la condotta omissiva/silenziosa come possibile artificio rientrante nell'art. 640 c.p., e che vi fossero elementi probatori che collegavano il Perotti all'operazione (presenza alle fasi di proposta, prima girata degli assegni, interesse all'operazione, acquisizione di quote da congiunti). Il ricorso e dunque inammissibile; Perotti e condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020

    Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la decisione di Cassazione indica che il procedimento si è svolto con le modalita previste da tale norma

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte interpreta l'articolo includendo anche il silenzio malizioso o l'omissione di informazioni essenziali quale artifizio o raggiro idoneo a determinare l'inganno e la incapacita della vittima a decidere liberamente

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    La difesa aveva richiamato la necessita di riscontri per valorizzare dichiarazioni di coimputati; la Corte ha ritenuto pero che le dichiarazioni fossero corroborate da autonome e convergenti fonti e dalla decisione definitiva acquisita, superando l'eccezione di inesistenza dei riscontri

  • art. 199 e art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamate dalla difesa in ordine a presunte mancanze di formalita nella raccolta di dichiarazioni (es. avvisi), ma la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non idonei a scalfire la valutazione complessiva delle prove

  • art. 2467, comma 1, cod. civ.

    Invocato dalla difesa per spiegare la impossibilita di immediato ristoro delle somme per vincoli societari; la Corte ritiene tali ragioni postfattuali irrilevanti ai fini della configurazione del dolo al momento della condotta

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte ha acquisito e valorizzato sentenza irrevocabile resa in separato giudizio ai sensi di questa norma come elemento di prova a conforto delle dichiarazioni e delle valutazioni di merito

Massime di principio

  • In Cassazione non e possibile una nuova valutazione del merito: i giudizi di fatto e le rivalutazioni probatorie sono inammissibili se la Corte di merito ha motivato congruamente le proprie scelte
  • Il silenzio o l'omissione dolosa di informazioni essenziali puo integrare l'artificio richiesto per la truffa quando impedisce alla vittima di autodeterminarsi
  • La presenza del soggetto, la partecipazione a incontri decisionali e atti formali (es. girata di assegni) possono essere valorizzati come indici di partecipazione e interesse all'operazione
  • Le dichiarazioni di coimputati o parenti possono essere utilizzate se sono corroborate da fonti autonome o da sentenze irrevocabili acquisite nel procedimento
  • Fatti o comportamenti posti in essere successivamente alla realizzazione dell'illecito (condotte riparatorie o gestioni postume) non necessariamente escludono il dolo relativo al momento della consumazione
  • Le eccezioni procedurali relative a forme di acquisizione della prova (avvisi, riscontri) devono essere specifiche e dimostrate: rilievi generici difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimita

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