Cassazione Penale, Sentenza n. 39568/2023 del 29/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di truffa aggravata ascritto a Perotti. I difensori hanno dedotto carenza, contraddittorieta e manifesta illogicita della motivazione, lamentando che i giudici d'appello non avrebbero valutato adeguatamente le censure sulla sussistenza del fatto e sull'elemento soggettivo: in particolare si eccepiva l'assenza di artifizi o raggiri, la non attribuibilita dell'illecito al Perotti (le trattative sarebbero state gestite dal Maoloni), l'assenza di onere informativo a carico del ricorrente, la scarsa attendibilita e mancata corroborazione delle dichiarazioni di coimputati/parenti (moglie e madre) e che alcune condotte erano postfattuali e quindi non dimostrative del dolo. Si contestava altresi l'uso di prove dichiarative e la mancata valutazione delle risultanze probatorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere reiterativo di doglianze gia esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta congrua. La Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello abbia svolto un esame effettivo delle censure, abbia correttamente valorizzato la condotta omissiva/silenziosa come possibile artificio rientrante nell'art. 640 c.p., e che vi fossero elementi probatori che collegavano il Perotti all'operazione (presenza alle fasi di proposta, prima girata degli assegni, interesse all'operazione, acquisizione di quote da congiunti). Il ricorso e dunque inammissibile; Perotti e condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili liquidate in euro 3.686,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente la trattazione con contraddittorio cartolare; la decisione di Cassazione indica che il procedimento si è svolto con le modalita previste da tale norma
art. 640 cod. pen.
La Corte interpreta l'articolo includendo anche il silenzio malizioso o l'omissione di informazioni essenziali quale artifizio o raggiro idoneo a determinare l'inganno e la incapacita della vittima a decidere liberamente
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
La difesa aveva richiamato la necessita di riscontri per valorizzare dichiarazioni di coimputati; la Corte ha ritenuto pero che le dichiarazioni fossero corroborate da autonome e convergenti fonti e dalla decisione definitiva acquisita, superando l'eccezione di inesistenza dei riscontri
art. 199 e art. 63, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamate dalla difesa in ordine a presunte mancanze di formalita nella raccolta di dichiarazioni (es. avvisi), ma la Corte ha ritenuto i rilievi generici e non idonei a scalfire la valutazione complessiva delle prove
art. 2467, comma 1, cod. civ.
Invocato dalla difesa per spiegare la impossibilita di immediato ristoro delle somme per vincoli societari; la Corte ritiene tali ragioni postfattuali irrilevanti ai fini della configurazione del dolo al momento della condotta
art. 238-bis cod. proc. pen.
La Corte ha acquisito e valorizzato sentenza irrevocabile resa in separato giudizio ai sensi di questa norma come elemento di prova a conforto delle dichiarazioni e delle valutazioni di merito
Massime di principio
- In Cassazione non e possibile una nuova valutazione del merito: i giudizi di fatto e le rivalutazioni probatorie sono inammissibili se la Corte di merito ha motivato congruamente le proprie scelte
- Il silenzio o l'omissione dolosa di informazioni essenziali puo integrare l'artificio richiesto per la truffa quando impedisce alla vittima di autodeterminarsi
- La presenza del soggetto, la partecipazione a incontri decisionali e atti formali (es. girata di assegni) possono essere valorizzati come indici di partecipazione e interesse all'operazione
- Le dichiarazioni di coimputati o parenti possono essere utilizzate se sono corroborate da fonti autonome o da sentenze irrevocabili acquisite nel procedimento
- Fatti o comportamenti posti in essere successivamente alla realizzazione dell'illecito (condotte riparatorie o gestioni postume) non necessariamente escludono il dolo relativo al momento della consumazione
- Le eccezioni procedurali relative a forme di acquisizione della prova (avvisi, riscontri) devono essere specifiche e dimostrate: rilievi generici difficilmente ottengono accoglimento in sede di legittimita
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