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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12260/2026 del 01/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Agenzia fiscale)

La controversia

La società ricorrente ha proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c. avverso l'ordinanza con cui la Corte di cassazione aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e cassato con rinvio la sentenza della CTR Toscana. Ha dedotto errore di fatto ex art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte avrebbe omesso di esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione dell'Agenzia, eccezione formulata nel controricorso, poiché il ricorso avrebbe censurato solo una delle due rationes decidendi della sentenza di appello. Nel giudizio rescissorio la Corte ha verificato la sentenza tributaria di merito e ha ricostruito che la decisione di appello era incentrata sulla nozione di "superficie utile" ai fini dell'IVA agevolata prima casa, con inciso ulteriore sul soggetto tenuto alla dichiarazione della superficie e alla maggiore imposta. Ha quindi escluso che vi fosse stata omessa pronuncia sull'eccezione preliminare, osservando anche che il ricorso dell'Agenzia aveva comunque censurato pure l'affermazione incidentale richiamata dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile la revocazione, ma ha respinto nel merito la domanda rescissoria. Ha affermato che non vi era errore di fatto revocatorio, perché l'asserita omessa considerazione dell'eccezione di inammissibilità non sussisteva: la questione della ratio decidendi era stata correttamente valutata e, in ogni caso, il ricorso dell'Agenzia aveva investito anche l'inciso sulla soggettività passiva dell'imposta. Conseguentemente è stato rigettato il ricorso per revocazione e resta ferma la precedente ordinanza che aveva accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR Toscana e disposto il rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di revocazione per la mancata costituzione dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione della realtà, immediatamente e obiettivamente rilevabile, che abbia determinato l'affermazione o la negazione di un fatto decisivo risultante esclusivamente dagli atti, senza coinvolgere valutazioni giuridiche o apprezzamenti del giudice.

  • art. 391-bis c.p.c.

    È il rimedio utilizzabile per chiedere la revocazione delle sentenze o ordinanze della Corte di cassazione nei casi consentiti dall'art. 395 c.p.c.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato solo in via implicita nella tassonomia dell'onere della prova, ma non risulta centrale nella motivazione della decisione.

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio contro una decisione della Corte di cassazione è configurabile solo quando la Corte abbia omesso di percepire l'esistenza o l'inesistenza di un fatto processuale o sostanziale decisivo, risultante dagli atti, e non quando abbia valutato in modo giuridicamente discutibile una questione o una ratio decidendi.
  • Ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione, la censura è inammissibile solo se non colpisce alcuna ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata; se la motivazione contiene un unico nucleo decisorio e il ricorso lo investe, l'eccezione di inammissibilità va respinta.
  • Un inciso della sentenza di merito che non sorregge autonomamente la decisione ha natura di obiter dictum e non condiziona l'ammissibilità del ricorso per cassazione, soprattutto quando la censura dell'impugnante lo abbia comunque preso di mira.
  • Nel giudizio di revocazione contro un'ordinanza della Cassazione, il sindacato deve concentrarsi su errori percettivi interni agli atti del giudizio di legittimità, senza trasformarsi in un nuovo giudizio di merito sulla correttezza della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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