Cassazione Penale, Sentenza n. 2703/2025 del 22/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per resistenza aggravata a pubblico ufficiale commessa in occasione della partita Catania-Palermo del 2/2/2007. Le censure principali riguardavano: (i) profili processuali relativi alla modifica del capo di imputazione (presunta trasformazione del fatto originario e conseguente mancata celebrazione dell'udienza preliminare), notifiche e verbalizzazioni; (ii) vizi istruttori e valutazione probatoria, soprattutto circa l'utilizzabilità e l'attendibilità delle copie dei filmati acquisiti dalla polizia giudiziaria e l'identificazione degli imputati nei video; (iii) contestazioni sulla sussistenza del concorso di persone e dell'aggravante di cui all'art. 339 c.p.; (iv) questioni circa la prescrizione e la quantificazione del trattamento sanzionatorio/attenuanti; (v) censure circa l'omessa o irregolare notifica e la contumacia di alcuni imputati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi di Andrea Crisciglione, Antonio Candida, Lorenzo Marchese, Agostino Compagnini, Antonino Balsamo e Giovanni Rita Battista Calvagna ritenendoli infondati o inammissibili in parte, e ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Damiano Sciuto e Denny Danilo Sciuto per genericità. In particolare la Corte ha: confermato la qualificazione delle condotte come resistenza aggravata e l'accertamento del concorso morale/partecipazione collettiva; ritenuto ammissibili e utilizzabili le copie digitali dei filmati salvo prova di manipolazione, e ha giudicato la modifica del capo di imputazione come "fatto diverso" (non un fatto totalmente nuovo) per cui non è stata ravvisata violazione delle garanzie difensive; respinto le contestazioni sulle notifiche e sulla procedura quando non adeguatamente dedotte o non ostative della conoscenza dell'atto; dichiarato inammissibili le doglianze generiche o tardive; condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, di somme a favore della Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese delle parti civili (con liquidazioni specifiche indicate in sentenza).
Norme richiamate
art. 6-bis L. n. 401/1989
"lancio di sassi in direzione del personale di polizia ivi presente, in modo da creare pericolo per le persone"
Norma utilizzata per l'imputazione originaria relativa a condotte violente in occasione di eventi sportivi; la Corte ha chiarito che il successivo inquadramento come resistenza non ha modificato il nucleo storico dei fatti originari.
art. 337 c.p.
Riferimento alla resistenza a pubblico ufficiale: la Corte ha confermato che l'elemento materiale può realizzarsi anche mediante partecipazione collettiva e comportamenti che "fronteggiano" la polizia, rafforzando l'azione di chi materiale usa violenza (conseguente configurazione del concorso morale).
art. 339 c.p.
Aggravante per fatti commessi in occasione di manifestazioni sportive; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante nel quadro dei disordini organizzati e ha respinto censure generiche sull'insussistenza dell'accordo fra più persone.
artt. 516, 517, 518 c.p.p.
Questioni sulla modifica del capo di imputazione: la Corte ha qualificato la modifica come "fatto diverso" ai sensi dell'art. 516 (non come "fatto nuovo" ex art. 518), ritenendo che il nucleo materiale del fatto fosse rimasto invariato e che le modifiche non avessero introdotto eventi totalmente autonomi rispetto al decreto che disponeva il giudizio.
art. 516, comma 1-ter c.p.p.
Richiesta di celebrarsi dell'udienza preliminare dopo la modifica dell'imputazione: la Corte ha ritenuto la eccezione sollevata tardiva e quindi inammissibile perché non tempestivamente formulata nel termine processuale previsto.
art. 294 c.p.p.
Classificazione delle videoriprese come prova documentale a contenuto figurativo; la Corte ha confermato la possibilità di utilizzare copie digitali quali prove, a meno che non sia provata la manipolazione.
art. 157 c.p.p.
Norme sulla notificazione delle citazioni: la Corte ha richiamato che la notificazione al difensore, nei casi previsti, non comporta automaticamente una nullità assoluta se ha prodotto l'effetto conoscitivo sull'imputato; eventuali vizi possono essere sanati ai sensi dell'art. 184 c.p.p.
art. 179 e art. 184 c.p.p.
Principi sulla nullità delle notifiche e sulla loro possibile sanatoria: la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'illegittimità formale della notifica è sanabile quando non abbia impedito la conoscenza effettiva dell'atto.
art. 520 c.p.p.
Richiamato dalle doglianze sulla regolarità delle notifiche e dei verbali: la Corte ha escluso l'infondatezza quando non fosse documentata l'omessa notifica o non fosse tempestivamente eccepita.
art. 111 Cost.
Richiamato dalle difese in relazione al diritto alla prova e alla correttezza del processo; la Corte ha ritenuto rispettati i principi del giusto processo nella valutazione della prova videografica e testimoniali.
Massime di principio
- La modifica del capo di imputazione non è automaticamente viziante: se il "nucleo storico" del fatto resta lo stesso la variazione può essere qualificata come "fatto diverso" (art. 516 c.p.p.) e non come "fatto nuovo" (art. 518 c.p.p.); in tal caso l'eccezione relativa a udienza preliminare deve essere tempestivamente sollevata o sarà inammissibile.
- Le copie digitali di videoregistrazioni hanno valore probatorio equivalente agli originali salvo prova concreta di manipolazione; la mera estrazione di sequenze rilevanti da supporti più ampi non implica alterazione e può essere legittima per ragioni di "economicità" istruttoria.
- La partecipazione collettiva a disordini e il comportamento volto a "fronteggiare" le forze dell'ordine possono integrazione il reato di resistenza a pubblico ufficiale anche in forma di concorso morale, indipendentemente dal fatto che un soggetto abbia materialmente lanciato oggetti.
- Le censure generiche, prive di specifica indicazione dei punti motivazionali contestati o di prova concreta della manipolazione probatoria, sono frequentemente dichiarate inammissibili in Cassazione.
- Le irregolarità nella notificazione sono rilevanti solo se impediscono effettivamente la conoscenza dell'atto; la notifica al difensore, ove prevista dalla legge, è sanabile se ha raggiunto lo scopo conoscitivo e se l'interessato non la deduce tempestivamente come viziosa.
- Questioni relative alla quantificazione delle attenuanti/pena e alla valutazione globale della personalità e della gravità del fatto sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se la motivazione di merito è congrua e non manifestamente illogica.
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